Secondo una sentenza pubblicata di recente, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha annullato una disposizione della quinta direttiva antiriciclaggio dell’Unione europea che garantiva l’accesso pubblico ai dettagli sui reali proprietari delle società.
La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE)
Il 22 novembre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha invalidato una norma antiriciclaggio esistente, limitando l’uso di uno degli strumenti più dominanti (Registro dei Proprietari Beneficiari – RBE) contro il segreto finanziario.
Un comunicato del Ministero della Giustizia, che parla di una “sospensione provvisoria”, dichiara che non è più possibile consultare questo registro (l’RBE) online.
Il Ministero ha aggiunto che sta attualmente lavorando a una soluzione per garantire che coloro che hanno bisogno di accedere ai dati salvati nell’RBE per scopi professionali possano continuare a farlo, come definito nell’articolo 2 della legge modificata del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
L’invalidità del Registro dei Beneficiari (RBE)
Sono bastate poche ore al Lussemburgo per prendere atto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) sull’invalidità del Registro dei beneficiari (RBE).
Per quanto riguarda l’obiettivo della direttiva di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (sistema avviato dal Granducato il 1° marzo 2019), la Corte di giustizia, che ha sede in Lussemburgo, ritiene che l’accesso pubblico alle informazioni sui titolari effettivi non contribuisca al raggiungimento di tale obiettivo.
A poche ore dalla sentenza della CGUE, il “principio del libero accesso all’RBE” è stato interrotto.
Il caso (serie di denunce presentate nel Granducato dai titolari effettivi contro la presunta invadenza del registro nella loro vita privata) e la sua conclusione.
Questo caso è stato inviato alla CGUE da un tribunale lussemburghese dopo un confronto con i registri delle imprese del Lussemburgo.
Uno degli avvocati dei querelanti ha sottolineato che l’RBE, così come organizzato in Lussemburgo, viola la Carta europea dei diritti fondamentali. Inoltre, l’Avvocato generale della CGUE ha formulato conclusioni che tendevano a legittimare il regime di accesso pubblico alle informazioni sui titolari effettivi delle società.
Le conclusioni hanno convinto a malapena la Corte, per cui la legge fondamentale sulla privacy e la protezione dei dati personali sono state favorite a scapito della trasparenza.
In generale, il Ministero della Giustizia ha deciso di dismettere il portale online (Register of Beneficial Owners – RBE) dove era possibile consultare liberamente le informazioni raccolte.
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