Le società in accomandita, note in Lussemburgo come Société en Commandite Simple (ScS), sono una scelta popolare per le imprese che desiderano combinare le competenze e il capitale di diversi soci, mantenendo al contempo la flessibilità della loro struttura aziendale. In questa guida completa, esploreremo le complessità della costituzione e del funzionamento delle ScS, evidenziando aspetti chiave come la struttura della partnership, i requisiti di capitale, gli organi di gestione, la responsabilità, gli obblighi legali, la contabilità e le considerazioni fiscali. Potrete avere una chiara comprensione del quadro di riferimento per gli ScS in Lussemburgo e del modo in cui stabilire e gestire efficacemente una partnership di questo tipo.
I. Società in accomandita per azioni (ScS) del Lussemburgo: una panoramica
1.1. Natura di un ScS
Una società in accomandita (Société en Commandite Simple – ScS) è una società commerciale che prevede almeno due soci, di cui uno designato come socio accomandatario e l’altro come socio accomandante. La distinzione tra questi partner risiede principalmente nei rispettivi livelli di responsabilità.
1.2. Partner idonei
Per costituire una ScS è necessario un minimo di due soci, composto da almeno un socio accomandatario e un socio accomandante. I soci possono essere persone fisiche o giuridiche. Inoltre, un socio accomandatario può ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di socio accomandante.
II. Prerequisiti per la creazione di un ScS
2.1. Autorizzazione a condurre affari
Prima di costituire una ScS, è essenziale assicurarsi che i soci accomandatari possiedano le autorizzazioni necessarie per svolgere attività commerciali. Questo requisito non si applica ai soci accomandanti. Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda aprire un’attività in Lussemburgo deve ottenere le autorizzazioni e i permessi necessari per svolgere le attività previste.
III. Costi associati alla creazione di un sistema di gestione ambientale
3.1. Elementi di costo
La creazione di una ScS comporta diversi costi, tra cui:
- I costi di pubblicazione delle informazioni nel registro del commercio e delle società(registre de commerce et des sociétés – RCS).
- Qualsiasi spesa relativa alle autorizzazioni amministrative.
- Spese notarili (se si ricorre ai servizi notarili, anche se non sono obbligatori per legge).
- onorari del revisore (se si ricorre ai servizi di revisione, anch’essi non obbligatori per legge).
IV. Formazione di una ScS: il processo
4.1. Atto costitutivo
Una ScS può essere creata attraverso un atto privato noto come contratto di partenariato. Questo accordo deve essere redatto in due copie originali. In particolare, non vi è alcun obbligo legale di coinvolgere un notaio nella creazione di un ScS.
L’atto costitutivo (contratto di società) deve contenere informazioni essenziali, quali:
- La ragione sociale e l’indirizzo della sede legale.
- Lo scopo dell’azienda.
- Una descrizione dettagliata dei contributi di ciascun partner.
Questo atto deve essere presentato all’RCS sotto forma di estratto.
4.2. Nome dell’azienda
La ScS deve avere una denominazione sociale unica specificata nell’atto costitutivo, distinta da qualsiasi denominazione sociale esistente. Per verificare la disponibilità del nome, i potenziali partner possono contattare il RCS.
4.3. Durata e conversione Un ScS può essere istituito per una durata limitata o illimitata. Ha inoltre la possibilità di modificare la propria forma societaria nel corso della sua esistenza, a seconda delle decisioni dei soci. In questi casi si applicano le norme che regolano le fusioni e le scissioni.
4.4. Scioglimento
Una ScS si scioglie automaticamente al termine della durata indicata nell’atto costitutivo. Tuttavia, può anche essere sciolta volontariamente con un voto di maggioranza che rappresenti i tre quarti delle quote di proprietà, a meno che non sia specificato diversamente nell’accordo di partnership. In circostanze specifiche, come il decesso o il fallimento di un socio unico, le procedure di sostituzione sono delineate nell’accordo di partnership o dal tribunale distrettuale.
Lo scioglimento volontario richiede specifici certificati amministrativi, tra cui quelli del Centro comune di sicurezza sociale, dell’Agenzia delle Entrate del Lussemburgo e dell’Autorità per le imposte di registro, le successioni e l’IVA. Anche le sentenze giudiziarie, per motivi legittimi o per attività illecite, possono portare allo scioglimento della società, anche se questa conserva la sua personalità giuridica durante il processo di liquidazione.
V. Struttura del capitale di una ScS
5.1. Azioni di proprietà
In una ScS, il capitale è rappresentato da azioni di proprietà, senza un capitale minimo richiesto. L’accordo di partnership deve specificare l’ammontare del capitale sociale o il valore dei conferimenti effettuati da ciascun socio, sia esso generale o limitato.
Caratteristiche dei contributi:
- I contributi possono essere in denaro, in natura o “di settore” (servizi, know-how, ecc.).
- I contributi possono essere versati nel tempo.
- L’accordo di partnership delinea i termini e le condizioni per i contributi, senza richiedere la valutazione da parte di un revisore.
- I contributi non devono necessariamente essere versati al momento della formazione.
Inoltre, una ScS ha l’autorità di emettere titoli di debito e la distribuzione dei dividendi è regolata dall’accordo di partnership, che può prevedere una distribuzione ineguale o proporzionale, se non è previsto nulla al riguardo.
5.2. Forma e trasferimento delle azioni di proprietà
Le azioni di proprietà di una ScS devono essere azioni nominative. L’accordo di partnership specifica i termini e le condizioni per il trasferimento, la suddivisione o la costituzione in pegno delle quote di proprietà, e qualsiasi deviazione da tali termini è a pena di nullità.
Per le quote di proprietà dei soci accomandanti, i trasferimenti per motivi diversi dal decesso, dalla suddivisione o dalla costituzione in pegno richiedono l’approvazione del socio o dei soci accomandatari. Le quote di proprietà dei soci accomandatari, in condizioni analoghe, richiedono l’approvazione dei soci con voto di maggioranza che rappresenti i tre quarti delle quote di proprietà, nonché l’approvazione dei soci accomandatari, se applicabile.
VI. Struttura degli organi di gestione
6.1. Assemblea generale dei soci
L’assemblea generale è l’organo decisionale di una ScS. Sebbene l’accordo di partnership possa contenere disposizioni specifiche sul suo funzionamento, in sua assenza si applicano le regole di default. L’assemblea generale decide in merito alle modifiche dell’accordo di partenariato, alle variazioni della nazionalità della ScS e alle conversioni o liquidazioni. Queste decisioni richiedono un voto di maggioranza che rappresenti i tre quarti delle azioni di proprietà.
I diritti di voto dei soci sono determinati in base alla percentuale di azioni di proprietà detenute. L’assemblea generale approva anche i bilanci annuali e può essere convocata dal gestore o dai soci che rappresentano più della metà delle quote di proprietà. Le decisioni sono validamente prese a maggioranza.
Al posto delle riunioni fisiche, una consultazione scritta può sostituire l’assemblea generale, consentendo ai soci di votare per iscritto sulle decisioni.
6.2. Gestione quotidiana del sistema ScS
Una ScS è gestita da uno o più manager, che possono essere o meno soci accomandatari. La nomina dei dirigenti segue le regole delineate nell’accordo di partnership. Nei casi in cui l’accordo di partnership è tacito, tutti i soci accomandatari possono rappresentare e vincolare la società. I dirigenti non devono essere commercianti e fungere da rappresentanti dell’azienda nei rapporti con terzi e nelle questioni legali.
VII. Responsabilità dei soci e dei dirigenti
7.1. Responsabilità del socio accomandatario
I soci accomandatari di una ScS sono responsabili in solido delle obbligazioni della società.
7.2. Socio accomandante
Responsabilità I soci accomandanti, invece, hanno una responsabilità limitata, determinata dalle loro quote di proprietà. Essi non possono assumere atti di gestione con terzi o partecipare regolarmente a tali atti, in quanto ciò farebbe decadere la loro responsabilità limitata. Tuttavia, i soci accomandanti mantengono i loro diritti senza essere influenzati da questa restrizione.
I manager che non sono soci accomandatari hanno un ambito di responsabilità limitato, applicabile solo alle loro azioni nell’ambito del mandato loro affidato. Possono rappresentare validamente la ScS.
Le limitazioni ai poteri di un manager, anche se pubblicate, non sono vincolanti per i terzi. Tuttavia, attraverso il contratto di partnership, si può assegnare ai manager la responsabilità di rappresentare la società, individualmente o congiuntamente, in vari atti o questioni legali. Tali clausole sono vincolanti per i terzi dopo la pubblicazione nell’RCS.
VIII. Obblighi legali di una SCS
8.1. Manutenzione di un registro
Un ScS è tenuto a tenere un registro contenente:
- Una copia completa, certificata e aggiornata dell’accordo di partnership.
- Un elenco di tutti i partner, con una chiara identificazione.
- Dettagli sulle quote di proprietà detenute da ciascun socio.
- Riferimenti a eventuali trasferimenti di quote di proprietà.
8.2. Supervisione e audit
Non esiste un requisito legale per l’audit interno. Tuttavia, le SCS che soddisfano criteri specifici devono sottoporsi a una revisione finanziaria da parte di un revisore legale dei conti autorizzato, ad esempio quando i soci includono SA, SARL, SECA o entità comparabili o quando vengono superate determinate soglie finanziarie.
8.3. Pubblicazioni legali
Un estratto dell’accordo di partnership viene depositato presso i Registri delle imprese del Lussemburgo per essere pubblicato nell’archivio elettronico delle società e delle associazioni (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA). L’estratto include dettagli precisi come i nomi dei soci, la ragione sociale, l’oggetto sociale, la sede legale, i nomi dei dirigenti e la durata della società. Non è necessario che i soci accomandanti siano elencati per nome.
Inoltre, la ScS deve trasmettere all’RCS le successive modifiche dell’atto costitutivo, le informazioni relative alle nomine dei dirigenti, i trasferimenti di funzioni dirigenziali, i decessi dei dirigenti, i dati dei liquidatori (se applicabile), le decisioni legali specifiche e le informazioni sullo scioglimento della società.
IX. Aspetti contabili di una ScS
9.1. Requisiti di contabilità
Un ScS deve tenere una contabilità appropriata in base alla natura e all’ambito della sua attività, seguendo il piano dei conti standard. Il bilancio annuale, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e allegato, è richiesto se il fatturato annuo supera i 100.000 euro (IVA esclusa) o se si applicano criteri specifici, come la forma organizzativa dei soci.
9.2. Rapporti e archiviazione
I bilanci annuali devono essere presentati al Registro delle Imprese del Lussemburgo entro un mese dall’approvazione e non oltre sette mesi dalla chiusura dell’esercizio. Le ScS che soddisfano criteri specifici, come quelli che non superano due dei tre criteri (totale dello stato patrimoniale, fatturato netto, numero medio di dipendenti a tempo pieno), hanno la possibilità di redigere un bilancio in forma abbreviata o di combinare alcune voci del conto economico.
X. Aspetti fiscali di una ScS
10.1. Panoramica sulla tassazione
Le ScS in Lussemburgo sono soggette a varie tasse e imposte, tra cui:
- Una quota di iscrizione fissa.
- Imposta sulla proprietà.
- Imposta sulle imprese.
- Imposta sul patrimonio netto.
- Imposta sul reddito delle società.
- IVA, con la frequenza delle dichiarazioni determinata dal fatturato annuo, al netto delle imposte.
- Rendite annuali per fatturati inferiori a 112.000 euro.
- Rendimenti trimestrali per fatturati compresi tra 112.000 e 620.000 euro.
- Resi mensili per fatturati superiori a 620.000 euro.
La costituzione e la gestione di una società in accomandita semplice (ScS) in Lussemburgo implica la gestione dei requisiti legali, delle considerazioni finanziarie e degli obblighi fiscali. Questa guida completa ha fornito una panoramica approfondita sulla formazione, la gestione, la responsabilità e la conformità delle SCS.
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