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ACCORDO
TRA IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO
E IL PRINCIPATO DI ANDORRA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE E
LA PREVENZIONE DELLA FRODE FISCALE
EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL CAPITALE

 

Il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo del Principato di Andorra, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
PERSONE COLPITE

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2
TASSE RIFERITE A

  1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di imposizione. Stato o i suoi enti locali, indipendentemente dal sistema di raccolta.

 

  1. Sono considerate imposte sul reddito e sul capitale le imposte prelevate sul reddito totale, sul capitale totale, o su elementi del reddito o su elementi del reddito o del capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’importo totale dei salari pagati dalle imprese, nonché le imposte sulle plusvalenze.

 

  1. Le imposte esistenti alle quali si applica la convenzione comprendono

(a) nel caso del Granducato di Lussemburgo:

(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) imposta sul reddito delle società

(iii) l’imposta sul patrimonio; e

(iv) l’imposta comunale sugli affari;

(qui di seguito denominato “imposta lussemburghese”);

(b) nei confronti del Principato di Andorra:

(i) l’imposta sulle società;

(ii) l’imposta sul reddito delle attività economiche

(iii) l’imposta sul reddito dei non residenti fiscali; e

(iv) l’imposta sulle plusvalenze sul trasferimento di beni immobili;

(qui di seguito denominato “tassa di Andorra”).

 

  1. La Convenzione si applichera’ anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti, nonche’ ad ogni altra imposta istituita sulla stessa base data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti, ed alle altre imposte rientranti nell’ambito di applicazione della presente Convenzione che verranno istituite in futuro da uno dei due Stati contraenti, in particolare l’imposta sul reddito delle persone fisiche di Andorra. Le autorità competenti degli Stati contraenti si informeranno reciprocamente delle modifiche significative delle loro legislazioni fiscali.

 

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

  1. Ai fini della presente convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti

 

(a) il termine “Lussemburgo” indica il Granducato di Lussemburgo e, se usato in senso geografico, indica il territorio del Granducato di Lussemburgo;

(b) il termine “Andorra” designa il Principato di Andorra e, se utilizzato in senso geografico, il territorio del Principato di Andorra

(c) le espressioni “Stato contraente” e “altro Stato contraente” designano il Lussemburgo o Andorra, a seconda dei casi;

(d) il termine “persona” comprende un individuo, una società e qualsiasi altro gruppo di persone;

(e) il termine “società” indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi entità trattata come una persona giuridica a fini fiscali

(f) “società” indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi entità trattata come una persona giuridica a fini fiscali;

(g) il termine “impresa” indica l’esercizio di qualsiasi attività o affare

(h) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

(i) l’espressione “traffico internazionale” indica ogni trasporto per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale effettuato da un’impresa la cui sede di direzione effettiva si trova in uno Stato contraente, tranne quando la nave, l’aeromobile o il veicolo stradale sono utilizzati esclusivamente tra punti situati nell’altro Stato contraente

(j) il termine “autorità competente” indica:

(i) per quanto riguarda il Lussemburgo, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

(ii) per quanto riguarda Andorra, il ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;

(k) l’espressione “cittadino”, in relazione ad uno Stato contraente, significa:

(i) qualsiasi persona che abbia la cittadinanza o che sia cittadino di tale Stato contraente; e

(ii) qualsiasi persona giuridica, società di persone o associazione organizzata secondo la legislazione in vigore in tale Stato contraente

(l) i termini “attività”, in relazione a un’impresa, e “affari” includono l’esercizio di attività professionali o di altre attività di carattere indipendente

 

  1. Ai fini dell’applicazione della Convenzione in ogni tempo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite in essa hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che esse hanno in quel momento secondo la legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, il significato dato a dette espressioni dalla legislazione di detto Stato in relazione alle imposte cui si applica la Convenzione, il significato di dette espressioni secondo la legislazione fiscale di detto Stato prevalente la legge di tale Stato prevale sul significato dato a tale termine o espressione secondo altre leggi di tale Stato.

 

Articolo 4

RESIDENTE

  1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtu’ della legislazione di detto Stato, e’ assoggettata ad imposta in detto Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e si applica anche a detto Stato e a tutti i suoi enti locali. autorità locali. Tuttavia, questo termine non include qualsiasi persona che è soggetta all’imposta in tale Stato solo sul reddito da fonti

Tuttavia, questo termine non comprende qualsiasi persona che è soggetta all’imposta in questo Stato solo per quanto riguarda il reddito da fonti in questo Stato o il capitale situato in esso.

 

  1. Quando, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti

(a) tale persona fisica e’ considerata residente di entrambi gli Stati contraenti per quanto riguarda i redditi provenienti da fonti situate in detto Stato o il capitale ivi situato tale persona fisica e’ considerata residente soltanto dello Stato in cui ha una dimora permanente a sua disposizione; se ha una dimora permanente a sua disposizione in entrambi gli Stati, essa e’ considerata residente soltanto dello Stato con il quale ha una dimora permanente a sua disposizione residente soltanto dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette (centro degli interessi vitali);

(b) se lo Stato in cui la persona ha il suo centro degli interessi vitali non può essere determinato, o se non ha un domicilio permanente a sua disposizione in nessuno dei due Stati. se lo Stato in cui tale persona ha il suo centro degli interessi vitali non può essere determinato, o se non ha un domicilio permanente in nessuno dei due Stati, si considera residente soltanto nello Stato in cui si trova lo Stato in cui ha una residenza abituale

(c) se questa persona è abitualmente presente in entrambi gli Stati o non è abitualmente presente in nessuno dei due Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui è abitualmente presente. se tale persona è abitualmente presente in entrambi gli Stati o in nessuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato di cui ha la cittadinanza

(d) se tale persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o di nessuno dei due, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

 

  1. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e’ considerata residente soltanto dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

 

Articolo 5

STABILIMENTO PERMANENTE

  1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “stabile organizzazione” indica una sede fissa di affari attraverso la quale l’attività di un’impresa è esercitata in tutto o in parte.

 

  1. Il termine “stabile organizzazione” comprende in particolare:

(a) un luogo di gestione;

(b) una filiale

(c) un ufficio;

(d) una fabbrica

(e) un workshop;

(f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali

E

(g) un’azienda agricola, un ranch o un’operazione forestale.

 

  1. Un cantiere di costruzione, assemblaggio o dragaggio costituisce uno stabilimento permanente solo se la sua durata supera i 12 mesi.

 

  1. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il termine “stabile organizzazione” non comprende

(a) l’uso è fatto di strutture al solo scopo di stoccaggio, esposizione o consegna di beni o merci l’uso è fatto di strutture al solo scopo di stoccaggio, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati al solo scopo di stoccaggio, esposizione o consegna. le merci che appartengono all’azienda sono immagazzinate solo per l’immagazzinamento, l’esposizione o la consegna;

(c) i beni di proprietà dell’impresa sono immagazzinati esclusivamente per essere trasformati da un’altra impresa;

(d) un posto fisso di lavoro è utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni o per la raccolta di informazioni per l’impresa

(e) una sede fissa è utilizzata unicamente per esercitare qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario dell’impresa

(f) una sede fissa di affari è utilizzata esclusivamente per l’esercizio delle attività di cui alle lettere da a) a e), a condizione che l’attività globale della sede fissa di affari risultante da tale combinazione resti di carattere preparatorio o ausiliario.

 

  1. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona – diversa da un agente indipendente a cui si applica il paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e ha in uno Stato contraente a cui si applica il paragrafo 6

(b) quando una persona – diversa da un agente con uno status indipendente al quale si applica il paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e ha, ed esercita abitualmente, un potere in uno Stato contraente di concludere contratti a nome dell’impresa, che

impresa si considera che l’impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato per tutte le attività che per l’impresa, a meno che le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 e che, se esercitate attraverso una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare detta sede di affari come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di detto paragrafo.

 

  1. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa svolge attività per il solo fatto che svolge attività in quello Stato attraverso un broker, un agente di commissione generale o qualsiasi altro agente di uno Stato indipendente, a condizione che tali persone agiscano nel corso ordinario della loro attività.

 

  1. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa’ residente dell’altro Stato contraente o che svolga la sua attivita’ in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se’ una stabile organizzazione dell’altra societa’.

 

Articolo 6

REDDITO DA PROPRIETÀ

  1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi agricoli o forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

  1. L’espressione “beni immobili” ha il significato che essa ha secondo il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. si trova. Il termine include in ogni caso gli accessori dei beni immobili, il bestiame e le attrezzature utilizzate in agricoltura e i diritti forestali ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato in materia di proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti ai pagamenti per i diritti ai pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e

giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dallo sfruttamento diretto, dalla locazione o dal leasing, così come da qualsiasi altra forma di sfruttamento di beni immobili.

 

  1. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche al reddito dei beni immobili di un impresa.

 

Articolo 7

PROFITTI DELL’AZIENDA

  1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che l’impresa svolge attività nell’altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata. situato in esso. Se l’impresa svolge la sua attività in tal modo, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione secondo le disposizioni del paragrafo 2 possono essere tassati nell’altro Stato.

 

  1. 2. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuno Stato contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che essa avrebbe potuto realizzare, in particolare nelle sue operazioni interne con le altre parti della le operazioni interne con le altre parti dell’impresa, se avesse costituito un’impresa distinta e indipendente che svolgeva le stesse attività o attività simili in condizioni identiche o simili, tenendo conto delle funzioni esercitate, del patrimonio utilizzato e dei rischi assunti dall’impresa attraverso la stabile organizzazione e le altre parti dell’impresa.

 

  1. Quando, conformemente al paragrafo 2, uno Stato contraente rettifica gli utili che sono attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa di una stabile organizzazione di un’impresa di uno degli Stati contraenti e tassa di conseguenza gli utili dell’impresa che sono stati tassati nell’altro Stato, quest’altro Stato effettua una rettifica appropriata dell’importo dell’imposta che è stata l’imposta che è stata applicata su tali utili nella misura necessaria per eliminare la doppia imposizione su tali utili. Nel determinare tale adeguamento, le autorità competenti degli Stati contraenti si consulteranno reciprocamente, se necessario.

 

  1. Se gli utili comprendono elementi di reddito che sono trattati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono interessate dalle disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA, INTERNA E AEREA

  1. 1. Gli utili derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

 

  1. 1. Gli utili derivanti dall’esercizio di navi della navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
  2. Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima o interna è a bordo di una nave o di un’imbarcazione, tale sede è considerata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’origine di tale nave o imbarcazione, o nave o imbarcazione, o, se non c’è un porto d’origine, nello Stato contraente di cui l’operatore della nave o dell’imbarcazione è residente.

 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un pool, a un’impresa comune o a un’agenzia operativa internazionale.

 

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

  1. Dove

(a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o

(b) le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e in entrambi i casi le due imprese sono collegate nelle loro relazioni commerciali o finanziarie da condizioni concordate o imposte che differiscono da quelle che sarebbero state concordate tra persone indipendenti gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma non avrebbero potuto essere realizzati dall’altra in ragione di tali condizioni, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.

 

  1. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di detto Stato – e tassa di conseguenza – gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato, e gli utili sono stati tassati in detto altro Stato, gli utili sono tassati in detto altro Stato. gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente e’ stata tassata in detto altro Stato, e gli utili cosi’ inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, l’altro Stato procedera’ ad una rettifica appropriata dell’ammontare dell’imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tale adeguamento, si terrà debitamente conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e, se necessario, le autorità competenti delle autorità competenti degli Stati contraenti si consulteranno.

 

Articolo 10

DIVIDENDI

  1. I dividendi pagati da una societa’ residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

  1. Tuttavia, tali dividendi possono anche essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e secondo la legislazione di detto Stato, ma se l’effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere

(a) il 5% dell’importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una partnership) che detiene direttamente almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi

o lo 0 per cento dell’importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo detiene direttamente e continuamente, per almeno un periodo di 12 mesi, almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi o una partecipazione con un prezzo di acquisto di almeno 1.200.000 euro nella società che paga i dividendi;

(b) il 15% dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non influisce sulla tassazione della società per quanto riguarda gli utili utilizzati per pagare i dividendi.

 

  1. Il termine “dividendi” utilizzato nel presente articolo indica i redditi da azioni, azioni di godimento o warrant, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di profitto, ad eccezione dei crediti, così come i redditi da altri redditi da altre azioni che sono sottoposti allo stesso trattamento fiscale dei redditi da azioni dalla legislazione dello Stato di cui il società di distribuzione è residente.

 

  1. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui e’ residente la societa’ che paga i dividendi un’attivita’ commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essa. è effettivamente collegato ad esso. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

 

  1. Quando una societa’ residente di uno Stato contraente ritrae utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non puo’ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa’, salvo nella misura in cui tali dividendi sono pagati ad un residente di detto altro Stato pagati a un residente di detto altro Stato o nella misura in cui la partecipazione rispetto alla quale i dividendi si ricollega effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né imporre alcuna imposta, per quanto riguarda la tassazione degli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti consistono di pagati o gli utili non distribuiti consistono interamente o parzialmente in utili o redditi derivanti da detto altro Stato.

 

Articolo 11

INTERESSI

  1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e posseduti per il tramite di un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

 

  1. Il termine “interessi” utilizzato nel presente articolo designa i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o meno da ipoteca o da privilegio garantiti o meno da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi derivanti da fondi pubblici e obbligazioni, compresi i premi e le ricompense ad essi collegati. Le penalità per il ritardo di pagamento non sono penalità per il ritardo di pagamento non sono considerate interessi ai sensi di questa sezione.

 

  1. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita di uno Stato contraente svolga la sua attività nell’altro Stato contraente da cui provengono gli interessi mediante una stabile organizzazione ivi situata, e il credito per il quale sono pagati gli interessi si ricolleghi effettivamente a efficacemente connesso con esso. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

 

  1. Gli interessi si considerano prodotti in uno Stato contraente quando il pagatore è un residente di tale Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale il debito sul quale sono pagati gli interessi è stato contratto e che interessi, tali interessi si considerano sorti nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

 

  1. Se, a causa di una relazione particolare tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra entrambi e terzi, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, è presso terzi, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, supera quello che il debitore e il beneficiario effettivo avrebbero convenuto in assenza di tale relazione, le disposizioni del presente articolo si applicano solo a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 12

TASSE

  1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e posseduti a titolo oneroso da un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

 

  1. Il termine “diritti d’autore” utilizzato nel presente articolo indica i pagamenti di qualsiasi tipo ricevuti per l’uso o il diritto di usare, o il diritto di usare, qualsiasi diritto d’autore di un’opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche, di un’opera o di un’opera scientifica, comprese le pellicole cinematografiche, un brevetto, un marchio, un disegno o modello, un piano, una formula o un piano, formula o processo segreto, e per informazioni riguardanti esperienze nel campo industriale, commerciale o scientifico campo commerciale o scientifico.

 

  1. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un’attivita’ commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricollegano effettivamente ad essa. è effettivamente collegato ad esso. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

 

  1. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è residente di detto Stato. Tuttavia, se la persona che paga i canoni, sia essa residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato una stabile organizzazione per la quale il contribuente è tenuto a pagare i canoni, i canoni si considerano provenienti da tale Stato una stabile organizzazione in relazione alla quale è sorto l’obbligo di pagare i canoni e che è a carico del debitore dei canoni, tali canoni si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione è situata.

 

  1. Quando, in ragione di una relazione particolare tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra entrambi e l’importo dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, supera l’importo per il quale sono l’importo dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, supera l’importo che sarebbe stato concordato dal debitore e dal beneficiario effettivo in assenza di tale relazione, le disposizioni del presente articolo si applicano solo a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del questa Convenzione.

 

Articolo 13

GUADAGNI DI CAPITALE

 

  1. 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili di cui all’articolo 6 situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

  1. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta’ aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l’intera impresa) sono imponibili in detto altro Stato.

 

  1. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, di navi della navigazione interna o di beni mobili relativi all’esercizio di dette navi, aeromobili o imbarcazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

 

  1. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni, quote o diritti simili di una societa’ i cui beni sono beni situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.

 

  1. 5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni bene diverso da quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il cedente e’ residente

 

Articolo 14

REDDITO DA LAVORO

  1. 1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente di detto Stato non possieda la cittadinanza di un altro Stato. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attivita’ dipendente non venga esercitata nell’altro Stato contraente. Se l’occupazione è esercitata in quello Stato, la remunerazione ricevuta in relazione ad essa può essere tassata in quell’altro Stato.

 

  1. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se

 

(a) il destinatario è presente nell’altro Stato per un periodo o periodi non superiori complessivamente a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nell’anno civile in questione, e

(b) la retribuzione è pagata da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e

(c) la retribuzione non è a carico di una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

 

  1. 1. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale impiegati nel traffico internazionale, o a bordo di una nave adibita alla navigazione interna, sono imponibili nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

 

Articolo 15

TANTIEMS

I compensi degli amministratori e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del consiglio di amministrazione in qualita’ di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una societa’ residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

 

Articolo 16

ARTISTI E SPORTIVI

  1. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualita’ di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o di musicista, ovvero di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

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  1. Quando il reddito derivante da attivita’ che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente e in tale qualita’ e’ attribuito non all’artista o allo sportivo stesso ma ad un’altra persona, tale reddito puo’ essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, tale reddito e’ imponibile nello Stato contraente in cui le attivita’ dell’artista o dello sportivo sono portato avanti.

.

Articolo 17

PENSIONI

  1. 1. Salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.

 

  1. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente ad un residente di detto Stato sono imponibili soltanto in detto Stato. legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

 

  1. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (comprese le remunerazioni in capitale) provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell’altro Stato contraente non sono imponibili nell’altro Stato contraente se tali pagamenti provengono da contributi, assegni o premi assicurativi indennità o premi assicurativi versati ad un fondo pensione complementare da o per conto del beneficiario, o da contributi, indennità, premi assicurativi o dotazioni versati dal datore di lavoro ad un fondo nazionale, e se tali contributi, indennità, premi assicurativi o dotazioni sono stati effettivamente tassati nel primo Stato contraente.

 

Articolo 18

UFFICI PUBBLICI

  1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto in detto Stato.

(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è residente di detto Stato

Stato che:

(i) è un cittadino di quello Stato, o

(ii) non è diventato residente di tale Stato al solo scopo di prestare i servizi.

 

  1. (a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe versate da un

(a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale, direttamente o mediante fondi da essi costituiti, ad una persona divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi dei servizi. o da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in relazione a servizi resi a tale Stato o ente locale, sono imponibili solo in tale Stato.

(b) Tuttavia, tali pensioni ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica è residente di detto Stato e ne ha la nazionalità.

 

  1. Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano a stipendi, salari, pensioni e altre remunerazioni analoghe versate per i servizi resi alla persona. le remunerazioni corrisposte in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività svolta da uno Stato contraente o da uno Stato o da un suo ente locale.

 

Articolo 19

STUDENTI

Importi pagati ad uno studente o ad un tirocinante che e’, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente di detto Stato in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attivita’ commerciale esercitata da uno Stato contraente o da un suo ente locale. Stato, un residente dell’altro Stato contraente e che si trova nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi. istruzione o formazione, riceve per coprire le sue spese di mantenimento, istruzione o formazione non sono imponibili in tale Stato, a condizione che siano Stato, a condizione che provengano da fonti esterne a tale Stato

 

Articolo 20

ALTRO REDDITO

  1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato. degli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

 

  1. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili quali definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, svolge un’attività commerciale nel Stato contraente svolge un’attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e i diritti o i beni per i quali il reddito e’ corrisposto si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

 

Articolo 21

FORTUNE

  1. 1. Il capitale rappresentato dai beni immobili indicati nell’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, e’ imponibile in detto altro Stato.

 

  1. Il capitale rappresentato da beni mobili facenti parte della proprieta’ aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente e’ imponibile in detto altro Stato.

 

  1. 1. Il capitale rappresentato da navi e aeromobili impiegati nel traffico internazionale, da navi utilizzate per la navigazione interna e da beni mobili relativi all’esercizio di dette navi, aeromobili o imbarcazioni e’ imponibile soltanto nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

 

  1. Tutti gli altri elementi del capitale di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Fatte salve le disposizioni della legislazione lussemburghese relative all’eliminazione della doppia imposizione che non pregiudicano il principio generale, la doppia imposizione è eliminata nel modo seguente

a) Quando un residente del Lussemburgo percepisce redditi o possiede un capitale che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere tassati ad Andorra, il Lussemburgo esenta tali redditi o capitali dall’imposta, fatte salve le disposizioni della presente Convenzione. reddito o capitale, fatte salve le disposizioni dei commi (b) e (c), ma può, ai fini del calcolo dell’importo di imposta sul resto del reddito o del capitale del residente, applicare le stesse aliquote d’imposta come se il reddito o il capitale come se il reddito o il capitale non fosse stato esentato.

b) Quando un residente del Lussemburgo percepisce degli elementi di reddito che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 16, possono essere tassati ad Andorra, il Lussemburgo applicherà all’imposta sul reddito delle persone fisiche o all’imposta sul reddito delle collettività di tale residente, una deduzione di un importo pari all’imposta pagata ad Andorra. Questa deduzione non può tuttavia superare la frazione dell’imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente a questi elementi di reddito. deduzione, corrispondente a questi elementi di reddito percepiti in Andorra.

c) Le disposizioni della lettera a) non si applicano ai redditi percepiti o al capitale posseduto da un residente del Lussemburgo, quando Andorra applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare tali redditi o per esentare tali redditi o capitali dall’imposta o applica a tali redditi le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 10.

 

  1. Fatte salve le disposizioni della legislazione di Andorra relative all’eliminazione della doppia imposizione che non pregiudicano il principio generale, la doppia imposizione è eliminata come segue:

a) Quando un residente di Andorra percepisce redditi o possiede capitali che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere tassati anche in Lussemburgo, Andorra accorda al residente fiscale una deduzione dall’imposta che riscuote da tale residente di un importo pari all’imposta sui redditi o sui capitali pagata in Lussemburgo. Questa deduzione non può tuttavia superare la frazione dell’imposta andorrana, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito o al patrimonio imponibile in Lussemburgo.

(b) Se, in applicazione delle disposizioni della Convenzione, un residente di Andorra percepisce redditi o possiede un capitale esente da imposta ad Andorra, Andorra può nondimeno, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta sugli altri elementi del reddito o del capitale di tale residente, prendere in considerazione i redditi esenti o i redditi o il capitale esenti.

 

Articolo 23

NON DISCRIMINAZIONE

  1. 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo che sia o possa essere piu’ oneroso di quello cui sono o possano essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare per quanto concerne la residenza. Questa disposizione si applica a qualsiasi persona che non ha la cittadinanza di uno Stato contraente e non è cittadino di uno Stato contraente. Questa disposizione si applica, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

  1. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non deve essere meno favorevole in detto altro Stato rispetto all’imposizione delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività che svolgono la stessa attività. La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che uno Stato contraente debba concedere ai residenti dell’altro Stato contraente deduzioni personali, sgravi e riduzioni d’imposta sulla base La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che uno Stato contraente debba accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, gli sgravi e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti a motivo dello stato civile o dei carichi di famiglia

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  1. 1. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 5 dell’articolo 11 o del paragrafo 5 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa alle stesse condizioni che se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, I debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili nella determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, alle stesse condizioni che se fossero stati contratti con un residente del primo Stato.

 

  1. Imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da uno o piu’ residenti dell’altro Stato contraente, non sara’ assoggettata nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.

 

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni tipo e descrizione. natura o descrizione.

 

Articolo 24

PROCEDURA DI MUTUO ACCORDO

  1. Quando una persona ritiene che le azioni di uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo’, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorita’ competente dello Stato contraente di cui e’ residente o, se il suo caso rientra nel paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita’. Stato di cui è cittadino. Il caso deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica della misura che comporta una tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

 

  1. L’autorità competente si sforza, se l’obiezione le sembra giustificata e se non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, di risolvere la questione. di risolvere il caso mediante accordo reciproco con l’autorità competente dell’altro Stato contraente al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione. L’accordo si applica indipendentemente dai termini previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.

 

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, di comune accordo, di risolvere ogni difficoltà o dubbio o di risolvere ogni dubbio sull’interpretazione o sull’applicazione della Convenzione. Possono anche consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

 

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro, anche attraverso un comitato misto composto da tali autorità o dai loro rappresentanti, al fine di raggiungere un accordo come descritto nei paragrafi precedenti.

 

Articolo 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

 

  1. Le Autorita’ competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni prevedibilmente utili per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per amministrare o applicare le leggi interne concernenti le imposte di qualsiasi natura e specie applicate per conto degli Stati contraenti o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione ivi prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

 

  1. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente saranno tenute segrete allo stesso modo delle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o alle autorita’ (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1 l’accertamento o la riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, nei procedimenti o nelle azioni penali relativi a tali imposte, nelle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte o nell’esecuzione di quanto precede. Tali persone o autorità devono utilizzare tali informazioni solo per tali scopi. Possono divulgare tali informazioni in udienze pubbliche o in sentenze. udienze in tribunale o nelle sentenze.

 

  1. In nessun caso le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere interpretate in modo da richiedere a uno Stato contraente di obbligare

(a) di intraprendere un’azione amministrativa in contrasto con le leggi e le pratiche amministrative di questo o dell’altro Stato contraente

(b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della legislazione o del normale corso dell’amministrazione di questo o dell’altro Stato contraente

(c) fornire informazioni che rivelerebbero qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o processo commerciale, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

 

  1. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente conformemente al presente articolo, l’altro Stato contraente si avvale dei poteri di cui dispone per ottenere le informazioni richieste, anche se non ha bisogno di tali informazioni per i propri fini fiscali. L’obbligo nella frase precedente è soggetto alle limitazioni del paragrafo 3 tranne. se tali limitazioni sono suscettibili di impedire a uno Stato contraente di comunicare informazioni solo perché non ha un interesse interno nelle informazioni.

 

  1. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutare di fornire le informazioni richieste solo perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché le informazioni riguardano i diritti di proprietà di una persona.

 

Articolo 26

MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E POSTI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali dei membri delle missioni diplomatiche o dei posti consolari missioni diplomatiche o posti consolari e dei membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali secondo le regole generali del diritto internazionale o secondo le disposizioni di accordi speciali.

 

Articolo 27

ENTRATA IN VIGORE

  1. Ciascuno degli Stati contraenti notifica all’altro per iscritto, per via diplomatica, l’espletamento delle procedure richieste dalla sua legislazione per l’entrata in vigore della presente Convenzione. procedure richieste dalla sua legge per l’entrata in vigore della presente Convenzione. La convenzione entrerà in vigore alla data di ricevimento dell’ultima di queste notifiche.

 

  1. La Convenzione si applica

(a) per quanto concerne le ritenute alla fonte, ai redditi attribuiti a partire dal primo giorno del mese di gennaio dell’anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore

(b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte dovute per ogni anno fiscale che inizia il, o dopo il, primo giorno del mese di gennaio dell’anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

 

Articolo 28

DISCLAIMER

  1. La presente Convenzione resterà in vigore fino alla sua risoluzione da parte di uno Stato contraente. Ogni Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno solare. prima della fine di ogni anno solare.

 

  1. La Convenzione cesserà di avere effetto

(a) per quanto riguarda le ritenute alla fonte, al reddito attribuito il o dopo il 1° gennaio dell’anno civile immediatamente successivo a quello in cui l’avviso è dato

(b) per quanto riguarda le altre imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte dovute per ogni anno fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno solare immediatamente successivo a quello in cui viene dato l’avviso. in cui viene dato l’avviso.

 

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 giugno 2014, in duplice copia, in francese e catalano

lingue, entrambi i testi sono ugualmente autentici.

 

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