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CONVENZIONE

Tra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica Federativa del Brasile per evitare evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul capitale.

Il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica federativa del Brasile, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

hanno concordato le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Persone coperte

  1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di ́ uno Stato contraente o di ciascuno dei due Stati.
  1. Resta inteso che la convenzione non si applica al reddito o al capitale di holdings residenti in Lussemburgo che godono di speciali vantaggi fiscali ai sensi della legislazione lussemburghese in vigore o ai sensi della Legge lussemburghese in vigore o qualsiasi altra legge simile che possa entrare in vigore in Lussemburgo dopo la firma della Convenzione, né al reddito derivato da un residente del Brasile da tali società, né alle partecipazioni di tali residenti in tali società.

Articolo 2

Tasse coperte

  1. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono:

(a) per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo:

– imposta sul reddito delle persone fisiche;

– tassa sul reddito delle comunità;

– tassa speciale sulle tasse;

– tassa sulla ricchezza;

– tassa commerciale comunale dopo il profitto e il capitale di ́sfruttamento;

– tassa sul totale dei salari;

– tassa sulla proprietà;

(qui di seguito denominato “imposta lussemburghese”);

(b) nel caso della Repubblica Federativa del Brasile:

– imposta federale sul reddito e sui profitti di qualsiasi tipo escluso l ́ imposta sul

Trasferimenti in eccesso e su attività di minore importanza;

(qui di seguito denominato “tassa brasiliana”).

  1. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o simile che si aggiungono alle imposte attuali o che le sostituirebbero.

Articolo 3

Definizioni generali

  1. Ai fini della presente convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti:

(a) il termine “Brasile” indica la Repubblica federativa del Brasile;

(b) il termine “Lussemburgo” indica il Granducato di Lussemburgo;

(c) le espressioni “uno Stato contraente” e “un altro Stato contraente” designano, a seconda del contesto, il Lussemburgo o il Brasile;

(d) il termine “persona” include individui, società e qualsiasi altro gruppo di persone;

(e) il termine “società” indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi entità che è considerata una società a fini fiscali; e

(f) Le espressioni “impresa di ́ uno Stato contraente” e “impresa dell’́altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

(g) il termine “cittadini” indica:

I ) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di ́uno Stato contraente;

II) tutte le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

III) tutte le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

(h) l’espressione “traffico internazionale” indica qualsiasi trasporto effettuato da una nave o da un aeromobile gestiti da un’impresa la cui sede di direzione effettiva si trova in uno Stato contraente, tranne quando la nave o l’aeromobile sono utilizzati solo tra punti situati nell’altro Stato contraente;l ́espressione “autorità competente” indica:

I) in Brasile:

Il Ministro delle Finanze, il Segretario delle Entrate Federali o i loro rappresentanti sollevati;

II) in Lussemburgo:

Il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante debitamente autorizzato.

  1. Ai fini dell’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il termine “imposta” non sia definito nella Convenzione.

Articolo 4

Domicilio fiscale

  1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtu’ della legislazione di detto Stato, e’ assoggettata ad imposta in detto Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
  1. Quando, in virtù della disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di ciascuno degli Stati contraenti, il caso sarà risolto secondo le regole seguenti:

(a) Tale persona è considerata residente dello Stato contraente in cui ha la sua ́abitazione. Quando ha un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente con il quale i suoi legami personali ed economici sono più stretti (centro degli interessi vitali);

(b) Se lo ́Stato contraente in cui tale persona ha il centro dei suoi interessi vitali non puo’ essere determinato, o se questo ́Stato contraente non e’ minato, o se non ha una ́casa permanente in uno degli Stati contraenti, essa e’ considerata residente dello Stato contraente in cui ha una dimora abituale;

(c) Se tale persona è abitualmente presente in ciascuno degli Stati contraenti o non è abitualmente presente in nessuno di essi, essa è considerata residente dello Stato ́contraente Stato contraente di cui possiede la cittadinanza;

(d) Se tale persona possiede la cittadinanza di ciascuno degli Stati contraenti o se non possiede la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti decideranno la questione d ́un comune accordo.

  1. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e’ considerata residente di ciascuno degli Stati contraenti, essa e’ considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

Articolo 5

Stabilimento permanente

  1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” indica una

luogo fisso di attività in cui l’impresa svolge tutta o parte della sua attività.

  1. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare

(a) un luogo di gestione;

(b) una filiale;

(c) un ufficio;

(d) una fabbrica;

(e) un workshop;

(f) una miniera, una cava o altri luoghi di ́estrazione di risorse naturali;

(g) un cantiere di costruzione o di montaggio che dura più di sei mesi.

  1. Non si considera che ́ esiste una stabile organizzazione se:

(a) l’uso di ́installazioni sia fatto esclusivamente a scopo di deposito, ́esposizione o consegna di beni o merci appartenenti alla ́nazionalitý. dises che appartengono all’́impresa;

(b) le merci che appartengono all’impresa sono immagazzinate al solo scopo di stoccaggio, d ́esposizione o consegna;

(c) le merci appartenenti all’́impresa sono immagazzinate al solo scopo di essere trasformate da un’altra impresa;

(d) una struttura aziendale fissa è utilizzata al solo scopo di ́acquistare beni o raccogliere informazioni per l’́impresa;

(e) una struttura commerciale fissa è utilizzata, per l’́impresa, esclusivamente a scopo di pubblicità, di fornire ́informazioni, di ricerca scientifica, o attività simili che hanno un carattere preparatorio o ausiliario.

  1. 6. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di ́un’impresa dell’altro Stato contraente, diversa da un agente che goda dello status indipendente di cui al paragrafo 5, è considerata come una stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che vi esercita abitualmente e che le consentono di concludere contratti a nome dell’impresa, a meno che l’attività di detta persona ́sia limitata all’acquisto di merci per l’́impresa. Tuttavia, si considera che un’impresa di assicurazione di ́uno Stato contraente sement in the other Contracting State from the moment that, through the ́intermediary of a representative not falling within the category of persons referred to in paragraph 5 below, he receives premiums in the territory of the latter state or insurance risks located in that territory.
  1. 2. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commesso o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.
  2. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa’ residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita’ in questo Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non e’ di per se’ sufficiente a fare di una di dette societa’ una stabile organizzazione dell’altra.
  3. 2. Si ritiene che un’impresa di ́uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente quando vi esercita l’attivita’ di prestazione di servizi di ́artisti e sportivi menzionata all’articolo 17 della presente Convenzione.

Articolo 6

Reddito immobiliare

  1. 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi agricoli o forestali sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
  1. (a) Il termine “bene immobile” è definito conformemente alla legge dello Stato contraente in cui il bene in questione è situato.

(b) Questa espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, i morti o il bestiame delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato in materia di proprietà fondiaria, il ́usufrutto dei beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo ́sfruttamento o la concessione dello ́sfruttamento di giacimenti minerari, fonti e altre risorse naturali; non sono considerati beni immobili le navi, le imbarcazioni e gli aerei.

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dallo sfruttamento diretto, dalla locazione o dal leasing, e da ogni altra forma di ́sfruttamento di beni immobili.
  1. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da immobili di un’impresa come pure al reddito degli immobili utilizzati per l’esercizio di una ́libera professione. libera professione.

Articolo 7

Profitti delle imprese

  1. 1. Gli utili di un’impresa di ́ uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’́impresa esercita la sua attività in questo modo, gli utili dell’́impresa sono imponibili nell’altro Stato ma solo nella misura in cui sono attribuibili alla suddetta stabile organizzazione.
  2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando ́un’impresa di ́uno Stato contraente svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe realizzato se avesse costituito un’impresa distinta e separata svolgente attivita’ identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

(3) Nel calcolo degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione, comprese le spese di gestione e le spese generali di amministrazione sostenute.

  1. Nessun utile è imputato a una stabile organizzazione per il fatto che tale stabile organizzazione ha semplicemente- Nessun utile è imputato a una stabile organizzazione per il fatto che la stabile organizzazione ha semplicemente acquistato merci per l’impresa.
  2. Se gli utili comprendono elementi di reddito trattati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono interessate dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

Navigazione marittima e aerea

  1. 1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeroplani, sono imponibili soltanto sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
  1. Se il luogo di gestione effettiva di ́un’impresa di navigazione marittima è a bordo di ́una nave, Tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di attracco della nave o, in mancanza di un porto di attracco, nello Stato contraente di cui è residente l’operatore della nave.
  1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un pool, a un’operazione congiunta o a un’agenzia operativa internazionale.

Articolo 9

Imprese associate

Dove:

(a) un’impresa di ́uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o nel capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, oppure

(b) le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla gestione, controllo o capitale di ́un’impresa di ́uno Stato contraente e di ́un’impresa dell’altro Stato contraente e che, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese sono vincolate, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, da condizioni concordate l’altro, le due imprese sono vincolate, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, da condizioni accettate o imposte, che differiscono da quelle che sarebbero state concluse tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati ottenuti da una delle imprese ́ ma che non hanno potuto essere realizzati a causa di tali condizioni, possono essere inclusi negli utili di quell’impresa e tassato di conseguenza.

Articolo 10

Dividendi

  1. 1. I dividendi pagati da una societa’ residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro l’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  1. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente e secondo la legislazione di detto Stato, ma l’imposta cosi’ applicata non puo eccedere:

(a) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società che dispone direttamente di ́almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

(b) il 25 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Questo paragrafo non influisce sulla tassazione della società per gli utili utilizzati per pagare dividendi.

  1. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di ́ uno Stato contraente, ha nell’ ́ altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale la partecipazione per la quale sono pagati i dividendi si ricollega effettivamente. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’́articolo 7.
  1. Il termine “dividendi” utilizzato nel presente articolo indica il reddito delle ́azioni, azioni di godimento o warrant, azioni di miniera, azioni di fondatore o altre azioni di profitto al ́esclusione dei crediti, così come il reddito delle altre azioni assimilato al reddito delle azioni dalla legislazione fiscale dello ́Stato di cui la società distributrice è residente.
  2. Se ́una società residente nel Lussemburgo ha una sede permanente in Brasile, tale sede può essere soggetta a una ritenuta alla fonte in conformità alla legge brasiliana.

Tuttavia, questa imposta non può superare il 15 per cento del profitto della stabile organizzazione, determinato dopo il pagamento dell’imposta sulle società relativa a tale profitto.

  1. Quando ́una società residente di ́uno Stato contraente trae profitti o redditi da l’altro Stato contraente, detto altro Stato non puo’ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa’ a persone che non sono residenti di detto altro Stato, ne’ applicare alcuna imposta, per quanto concerne l’imposta sugli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa’, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti consistono in tutto o in parte in utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
  1. Le limitazioni previste al paragrafo 2, lettera a, e al paragrafo 5 non si applicano ai dividendi pagati e agli utili realizzati fino alla scadenza del quinto anno civile successivo all’anno ́in cui la convenzione entra in vigore.

Articolo 11

Interesse

  1. Gli interessi provenienti da ́uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’ ́altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  1. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo le leggi di tale Stato, ma l’imposta così imposta non deve superare il 15 per cento dell’importo lordo degli interessi.

 

  1. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2:

(a) gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati al Governo dell’altro Stato contraente, ad una sua suddivisione politica o ad un organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta’ di detto Governo o suddivisione politica, sono esenti da imposta nel primo Stato contraente;

(b) gli interessi provenienti da fondi pubblici e da obbligazioni di ́emprunt emessi dal governo di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato;

(c) l’aliquota dell’́imposta non può superare il 10 per cento per quanto riguarda gli interessi sui prestiti e prestiti e crediti concessi per un minimo di 7 anni da istituti bancari e relativi alla vendita di beni strumentali o allo studio, all’installazione o alla fornitura di attrezzature industriali o scientifiche e ai lavori pubblici.

  1. Il termine “interesse” utilizzato in questa sezione significa reddito da fondi pubblici, pubblico obbligazioni di prestito, garantite o meno da ipoteche o da una clausola di partecipazione agli utili, e crediti di qualsiasi natura sulla clausola di partecipazione agli utili, e crediti di qualsiasi natura, così come tutti gli altri redditi assimilati al reddito delle somme prestate dalla legislazione fiscale dello ́Stato in cui il reddito ha origine.
  1. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente. stabile organizzazione alla quale il credito che dà origine agli interessi è effettivamente collegato. In questo caso, si applicano le disposizioni delle sezioni dell’articolo 7.

 

  1. 4. Le limitazioni previste dai paragrafi 2 e 3 non si applicano agli interessi provenienti da uno ́ Stato contraente e pagati ad una stabile organizzazione di un’impresa dell’altro Stato contraente situata in uno Stato terzo.
  1. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e’ lo Stato stesso, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione in relazione alla quale è stato contratto il prestito per il quale sono pagati gli interessi e che sopporta il costo di tali interessi, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e’ situata la stabile organizzazione.

 

  1. Se, a causa di relazioni speciali esistenti tra il debitore e il creditore o che ĺuno e ĺaltro mantengono con terze persone, ĺimporto degli interessi pagati, tenendo conto del credito per il quale sono pagati, supera quello che sarebbe stato concordato dal debitore e dal creditore in ĺassenza di tali relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano solo a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformita’ alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

Royalties

  1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  1. Tuttavia, tali diritti possono essere tassati nello ́Stato contraente in cui sorgono, e secondo le leggi di tale Stato, ma l’́imposta così imposta non deve superare:

(a) 25 per cento dell’importo lordo dei diritti d’autore derivati dall’́uso o dalla concessione dell’́uso di marchi, film e film o nastri di trasmissione televisiva o radiofonica;

(b) il 15 per cento dell’importo lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.

 

  1. Il termine “royalties” utilizzato in questa sezione indica la remunerazione di qualsiasi tipo pagata per la natura pagata per l’́uso o la concessione dell’́uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica, compresi film e pellicole o nastri per la televisione o la radiodiffusione, d ́un brevetto, d ́un marchio, d ́un disegno o d ́un modello, d ́un piano, d ́a formula o d ́a processo segreto, così come per l ́utilizzo o la concessione dell ́uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni relative ad un ́esperienza acquisita o a studi nel campo industriale, commerciale o scientifico.

 

  1. I canoni si considerano provenienti da ́ uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di tale Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale ha contratto l’obbligo di pagare i canoni e tale stabile organizzazione ne sopporta l’onere, i canoni stessi si considerano provenienti dalla canna come provenienti dallo Stato contraente in cui e’ situata la stabile organizzazione.

 

  1. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni una stabile organizzazione alla quale i diritti o i beni generatori dei canoni si ricollegano effettivamente. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

 

  1. Se, a causa di relazioni speciali esistenti tra il debitore e il creditore o che ĺuno e ĺaltro mantengono con terzi, ĺimporto dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, è superiore a quello che sarebbe stato concordato dal debitore e dal creditore in ĺassenza di tali relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest́ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformita’ alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

  1. 3. La limitazione dell’imposta prevista alla lettera b) del paragrafo 2 non si applica ai canoni pagati ad un residente di uno Stato contraente che dispone direttamente o indirettamente di almeno il 50 per cento del capitale con diritto di voto della societa’ che paga i canoni fino allo scadere del quinto anno solare successivo all’anno in cui l’Accordo entra in vigore.

Articolo 13

Guadagni di capitale

  1. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui tali beni sono situati.

 

  1. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, o di beni mobili che costituiscono una base fissa che un residente di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione, compresi gli utili derivanti dall’insieme di detta stabile organizzazione (da sola o con l’intera impresa) o da detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e i beni mobili destinati all’esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

 

  1. 3. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni o diritti diversi da quelli menzionati nei paragrafi 1 e 2 possono essere tassati in entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 14

Servizi personali indipendenti

  1. I redditi che un residente di ́ uno Stato contraente ritrae da ́ una libera professione o da ́ altre attivita’ indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il costo di tali remunerazioni sia sostenuto da una societa’ residente dell’altro Stato o da una stabile organizzazione ivi situata. In tal caso, tale reddito può essere tassato in quell’altro Stato.

 

  1. Il termine “servizi professionali” comprende in particolare le attività indipendenti di attività scientifiche, tecniche, letterarie, artistiche, educative o pedagogiche, così come le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri e le attività di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

Professioni dipendenti

  1. 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita’ non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se il ́lavoro è svolto lì, la remunerazione ricevuta in relazione ad esso può essere tassata in quell’altro Stato.

 

  1. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che ́un residente di ́uno Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell’́altro Stato per un periodo o periodi che non superano nel

183 giorni in totale durante l’anno fiscale in questione;

 

(b) la remunerazione è pagata da un datore di lavoro o per conto di ́ un datore di lavoro che non è residente nell’altro stato; e

 

(c) la retribuzione non è a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che Il ́datore di lavoro si trova in un altro Stato.

 

  1. 1. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative al lavoro subordinato a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Articolo 16

Emolumenti degli amministratori

I compensi degli amministratori e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente ́ riceve in qualita’ di membro del consiglio di amministrazione dell’impresa sono pagati a quest’ultimo nello Stato contraente in cui l’impresa e’ situata. ́ uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un organo analogo di una società, residente dell’altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

Articolo 17

Artisti e atleti

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche’ gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita’ sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita’ sono svolte.

Articolo 18

Pensioni

  1. 1. Salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, fino a razioni, fino ad un ammontare annuo di 3.000 dollari USA, provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato. L’importo che supera i 3.000 dollari USA può essere tassato nel primo Stato contraente.

 

  1. Ai fini del presente articolo, per “pensioni e altre remunerazioni analoghe” si intendono

pagamenti periodici effettuati dopo il pensionamento in considerazione del ́lavoro passato o come risarcimento dei danni subiti in relazione a tale lavoro precedente.

Sezione 19

Uffici pubblici

  1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da ĺuna delle sue suddivisioni politiche o dagli enti locali ad una persona fisica in corrispettivo di servizi rese a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

(b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili nell’altro Stato contraente soltanto se i servizi sono resi in detto Stato e se il beneficiario della remunerazione è un residente di detto Stato che:

(I) è un cittadino di quello Stato, o

(II) non sia diventato residente in quello Stato al solo scopo di prestare i servizi.

(a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante fondi da esso costituiti, al reddito imponibile di una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o collettivita’, sono imponibili soltanto in detto Stato. Lo stesso vale per le pensioni e le altre indennità, periodiche o meno, versate in applicazione della legislazione sociale di ́ uno Stato contraente.

(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili nell’altro Stato contraente soltanto se il beneficiario e’ residente di detto Stato e se ne possiede la nazionalita’.

  1. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una delle sue suddivisioni politiche o enti locali.

Articolo 20

Professori

Una persona fisica che e’ residente di ́ uno Stato contraente all’inizio del suo soggiorno nell’altro Stato contraente e che, su invito del governo dell’́altro Stato contraente, o di ́un’universita’ o di un altro istituto di istruzione o di ricerca ufficialmente riconosciuto di detto altro Stato, che soggiorna in quest’ultimo Stato principalmente allo scopo di ́insegnare o di effettuare ricerche, o per l’uno o l’altro scopo, è esente da imposizione in detto Stato per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data del suo arrivo in detto Stato per le remunerazioni percepite in relazione a tali attività di insegnamento o di ricerca.

Articolo 21

Studenti e tirocinanti

  1. Le somme che ́ uno studente o un tirocinante che è, o era precedentemente, un residente di uno ́ Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di ́ proseguire i suoi studi o la sua formazione, riceve per coprire le sue spese di mantenimento, di studio o di formazione non sono imponibili in quell’altro Stato, a condizione che essi provengano da fonti al di fuori di quell’altro Stato. Lo stesso vale per le remunerazioni che ́ tale studente o tirocinante riceve per un lavoro svolto nello Stato contraente in cui compie i suoi studi o la sua formazione, a condizione che tali remunerazioni siano strettamente necessarie al suo mantenimento.

 

  1. Uno studente di ́un’università o di ́un altro istituto di istruzione superiore o tecnica di ́uno Stato contraente che esercita un’attività lucrativa nell’́altro Stato contraente al solo scopo di ottenere una formazione pratica relativa ai suoi studi, non è soggetto all’imposta in quest’ultimo Stato per la remunerazione versata in questo contesto, a condizione che la durata di tale attività non superi i due anni.

Articolo 22

Reddito non espressamente menzionato

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili in entrambi gli Stati.

Articolo 23

Fortuna

  1. 1. Il capitale costituito da beni immobili, come ́definito nel paragrafo 2 dell’art. 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

 

  1. 1. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte del patrimonio di una stabile organizzazione o da beni mobili che costituiscono una base fissa utilizzata per l’esercizio di un’attivita’ professionale e’ imponibile nello Stato contraente in cui e’ situata la stabile organizzazione o la base fissa.

 

  1. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e i beni mobili ad essi relativi sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

 

  1. Tutti gli altri elementi del capitale di ́ un residente di ́ uno Stato contraente sono imponibili solo in detto Stato.

Articolo 24

Metodi per eliminare la doppia imposizione

  1. Per quanto riguarda il Brasile, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

(a) Se ́ un residente del Brasile percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere tassati in Lussemburgo, il Brasile deve dedurre dall’imposta che preleva sui redditi di tale residente un importo pari all’imposta sui redditi pagata in Lussemburgo;

(b) Tuttavia, la somma dedotta non può superare la frazione dell’imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imponibile in Lussemburgo.

 

  1. Per quanto riguarda il Lussemburgo, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

(a) Quando ́ un residente del Lussemburgo percepisce un reddito o possiede un capitale diverso da quello di cui ai sottoparagrafi b e c che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere tassati in Brasile, il Lussemburgo esenterà dall’imposta tali redditi o capitali, ma potrà, nel calcolare l’ammontare dell’imposta sul restante reddito o capitale di tale residenteapplicare la stessa aliquota come se il reddito o il capitale in questione non fosse stato esentato;

(b) Fatto salvo il ́paragrafo c quando ́una società residente in Lussemburgo ha detenuto, dall’inizio del suo anno fiscale, su base continua, una partecipazione diretta di almeno il 25 per cento nel capitale di una società residente in Brasile, il reddito derivato da tale partecipazione e La suddetta partecipazione è esente da ́tasse in Lussemburgo. L’́esenzione si applica anche quando le partecipazioni cumulative di più società residenti in Lussemburgo raggiungono almeno un quarto del capitale della società residente brasiliana e che una delle società residenti in Lussemburgo ha in ciascuna delle altre società residenti in Lussemburgo una partecipazione superiore al 50%.

(c) Qualora ́un residente lussemburghese percepisca redditi che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, lettera c, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13 paragrafi 1 e 3, e degli articoli 14, 16, 17, 18 e 22, possono essere tassati in Brasile, il Lussemburgo deve dedurre dall’imposta sul reddito che preleva sul reddito di tale residente un importo pari all’imposta pagata in Brasile. L’importo così dedotto non può, tuttavia, superare la frazione dell’imposta ĺ, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito ricevuto dal Brasile;

(d) Ai fini dell’́imputazione di cui al comma (c) di cui sopra, l’́imposta del Brasile sarà sempre considerata come riscossa:

1. al tasso del 25 per cento per quanto riguarda i dividendi diversi da quelli di cui al ́paragrafo b;

2. al tasso del 20% per quanto riguarda gli interessi;

3. al tasso del 25 per cento per quanto riguarda i diritti d’autore di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), comma b.

Articolo 25

Non discriminazione

  1. I cittadini di ́uno Stato contraente non saranno soggetti nell’́altro Stato contraente ad alcuna imposta o più gravosa di quelle cui sono o possono essere soggetti i cittadini di tale altro Stato che si trovano nella stessa situazione.

 

  1. La ́imposizione di una stabile organizzazione che ́un’impresa di ́uno Stato contraente ha nell’ ́altro Stato contraente non puo’ essere stabilita in detto altro Stato in modo meno favorevole della ́imposizione delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attivita’.

La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che uno Stato contraente debba accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le detrazioni e le riduzioni d’imposta sulla base della situazione familiare o della dipendenza che esso accorda ai propri residenti.

 

  1. Le imprese di ́ uno Stato contraente, il cui capitale e’, in tutto o in parte, direttamente o posseduto o controllato da uno o piu’ residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi da quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura nel primo Stato. altre imprese dello stesso tipo nel primo Stato.

 

  1. Il termine “tassazione” in questo articolo significa tasse di ogni tipo e descrizione.

 

Articolo 26

Procedura amichevole

  1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le azioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti o di ciascuno dei due Stati comportano o comporteranno per lui un’imposizione non conforme Convenzione, essa può, indipendentemente dai rimedi previsti dal diritto interno di questi Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

 

  1. Tale autorita’ competente, se il reclamo le appare fondato e se essa stessa non e’ in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, fara’ del suo meglio per regolare la questione mediante un accordo amichevole con l’autorita’ competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione.

 

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, di comune accordo, di risolvere le difficoltà o i dubbi che l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione possono suscitare. Essi possono anche consultarsi al fine di ́ evitare la doppia imposizione in casi non previsti dalla Convenzione.

 

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro al fine di raggiungere un accordo come descritto nei paragrafi precedenti. Se uno scambio orale di opinioni sembra facilitare tale accordo, tali scambi di opinioni possono aver luogo in una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 27

Scambio di informazioni

  1. Le Autorita’ competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che esse prevedono e’ conforme alla Convenzione. Tutte le informazioni così scambiate saranno considerate segrete e potranno essere comunicate soltanto alle persone o alle autorità incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte oggetto della presente Convenzione.

 

  1. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre a l ́uno degli Stati contraenti l ́obbligo:

(a) di adottare disposizioni amministrative in contrasto con la propria legislazione o prassi amministrativa o con quelle dell’altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo la propria legislazione o nell’ambito della sua normale prassi amministrativa o di quella dell’altro Stato contraente;

(c) trasmettere l’informazione che rivelerebbe qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o qualsiasi informazione la cui divulgazione sarebbe contraria al pubblico.

Articolo 28

Diplomatici e organizzazioni internazionali

  1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali dei funzionari diplomatici o consolari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto delle nazioni o delle disposizioni delle nazioni, o delle disposizioni di accordi speciali.

 

  1. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi e funzionari, ne’ alle persone che, in virtu’ della loro appartenenza a dette organizzazioni, hanno beneficiato di privilegi fiscali persone che, essendo membri di missioni diplomatiche o consolari di Stati terzi, sono presenti in uno Stato contraente e non sono considerate residenti di uno dei due Stati contraenti ai fini delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

Articolo 29

Metodi di applicazione

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione della Convenzione e si comunicheranno le modalità di applicazione della Convenzione e comunicheranno direttamente tra loro per l’́applicazione della Convenzione.

Articolo 30

Entrata in vigore

  1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia il più presto possibile.

 

  1. La presente Convenzione entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicate per la prima volta:

(a) per quanto riguarda le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, agli importi pagati o messi a disposizione il primo giorno del mese di gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore;

(b) per quanto concerne le altre imposte che fanno parte della presente Convenzione, ai periodi d’imposta che iniziano il primo giorno del mese di gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore o in quelli successivi anno in cui la Convenzione entra in vigore;

Articolo 31

Denuncia

  1. La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato. Tuttavia, ogni Stato può, con un preavviso di sei mesi, notificato per iscritto per via diplomatica, denunciarla entro la fine di un anno civile, a partire dal terzo anno dalla sua entrata in vigore.

 

  1. In tal caso, la convenzione si applica per l’ultima volta:

(a) per quanto riguarda le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, agli importi pagati o resi disponibili prima della scadenza dell’anno civile in cui la notifica della denuncia sarà stato dato;

(b) per quanto concerne le altre imposte che fanno parte della presente Convenzione, ai periodi fiscali che iniziano nell’anno civile in cui è stata data la disdetta. In fede di ciò, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Lussemburgo, questo 8 novembre 1978, in due originali, uno in lingua francese e uno in lingua portoghese, entrambi facenti ugualmente fede.

Lingua portoghese, essendo entrambi ugualmente autentici.