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Guida di SOPARFI, la holding finanziaria lussemburghese

Scoprite perché la società finanziaria e di partecipazione lussemburghese SOPARFI (société de participations financières) è un interessante veicolo di investimento.

Il Lussemburgo in breve

Il Lussemburgo, situato al centro dell’Europa, funge da punto di riferimento geografico e giuridico all’interno dell’Unione Europea (di cui è membro fondatore). Il Lussemburgo vanta un elevato grado di stabilità politica, sociale e fiscale, come indicato dai rating AAA di tutte le principali agenzie di rating.

Il Lussemburgo ha creato un ampio settore di professionisti dei servizi finanziari competenti e multilingue grazie alla sua popolazione diversificata. L’inglese, il francese e il tedesco sono ampiamente parlati nel Granducato, il che aumenta la reputazione del Lussemburgo come centro finanziario.

L’hub finanziario lussemburghese offre un’ampia gamma di servizi finanziari che collegano investitori e mercati di tutto il mondo.

Il Lussemburgo è l’hub di fondi d’investimento più importante d’Europa e il secondo al mondo. Di conseguenza, è uno dei siti preferiti dalle principali società di private equity.

I SOPARFI come veicoli d’investimento lussemburghesi

Il Lussemburgo dispone di diversi strumenti di investimento. Comprende diversi fondi di investimento regolamentati e non, veicoli di cartolarizzazione, partnership e SOPARFI.

SOPARFI è l’acronimo di SOciété de PARticipations FInancières. Le SOPARFI sono organizzazioni commerciali non regolamentate e completamente tassate il cui scopo sociale è la partecipazione e la finanza associata. A seconda delle esigenze specifiche dell’azionista, le SOPARFI sono spesso costituite come società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée, S.à r.l.), società per azioni (société anonyme, S.A.) o società in accomandita per azioni (société en commandite par actions, S.C.A.).

Le SOPARFI sono esenti dall’imposta sul reddito delle società per quanto riguarda i dividendi, le plusvalenze e la ricchezza netta sugli investimenti qualificati. Inoltre, i dividendi inviati all’estero agli azionisti idonei sono esenti dalla ritenuta fiscale lussemburghese sui dividendi. Inoltre, le SOPARFI hanno pieno accesso all’ampia rete lussemburghese di convenzioni contro la doppia imposizione e alle direttive UE.

Regime di tassazione delle imprese

Le società residenti in Lussemburgo (come le SOPARFI) sono soggette all’imposta lussemburghese sui redditi internazionali (fatte salve le convenzioni contro la doppia imposizione e le esenzioni applicabili).

Imposta sul reddito delle società e imposta comunale sulle imprese

Le SOPARFI sono soggette a un’imposta sul reddito delle società (CIT) del 17% e a un supplemento di solidarietà del 7% per il fondo di occupazione. Inoltre, il Lussemburgo impone un’imposta municipale sulle imprese (MBT) sul reddito netto delle imprese lussemburghesi, che varia a seconda del comune. L’aliquota MBT nella città di Lussemburgo è fissata al 6,75%. Pertanto, l’aliquota combinata CIT e MBT per le SOPARFI costruite nella città di Lussemburgo nel 2021 è del 24,94%.

Imposta sul patrimonio netto e imposta sul patrimonio minimo

Il Lussemburgo impone alle imprese un’imposta annuale sulla ricchezza netta (“NWT”) basata sul loro valore unitario, che corrisponde alla differenza tra le attività (solitamente calcolate al loro valore di mercato) e le passività a una data specifica (in linea di principio, il 1° gennaio di ogni anno).

La NWT è valutata con un’aliquota dello 0,5% del valore unitario di un contribuente. Questa aliquota scende allo 0,5% per una frazione del patrimonio netto del contribuente superiore a 500.000.000 euro. Inoltre, il Lussemburgo impone un NWT minimo.

Società il cui aggregato di attività finanziarie, titoli trasferibili e depositi in contanti supera:

  • 90% del loro bilancio complessivo e
  • 350.000 euro saranno soggetti a una NWT forfettaria minima di 4.815 euro. Le aziende che non raggiungono i criteri sopra menzionati sono soggette a un NWT minimo che va da 535 a 32.100 euro, a seconda del loro bilancio totale.

Tuttavia, l’imposta sul reddito delle società dovuta nell’anno precedente riduce la NWT minima.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Il Lussemburgo ha ora quattro aliquote IVA:

  • il tasso standard (17%),
  • il tasso intermedio (14%)
  • l’aliquota ridotta (8%),
  • e il tasso super-ridotto (3%)

Il Lussemburgo ha l’aliquota standard dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) più bassa dell’Unione europea. Una SOPARFI non è considerata un soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) finché le sue operazioni si limitano alla partecipazione in altre imprese. Di conseguenza, una holding SOPARFI non sarà necessaria per la registrazione IVA in Lussemburgo.

Quando una SOPARFI fornisce altri servizi oltre all’attività di holding, deve stabilire il proprio status IVA individualmente per determinare se è necessaria la registrazione IVA e se l’IVA a monte può essere recuperata.

Il regime di participation exemption

In entrata Dividendi e proventi di liquidazione

In base al regime di participation exemption lussemburghese, i dividendi e gli utili di liquidazione percepiti da una SOPARFI da una società controllata sono esenti da CIT e MBT se sono soddisfatti i seguenti requisiti.

La filiale responsabile della distribuzione deve essere:

  • Entità specificate nell’articolo 2 della Direttiva 2011/96/UE sulle società madri e figlie (“PSD”);
  • Una società a responsabilità limitata con sede in Lussemburgo; o
  • Una società non residente soggetta ad un’imposta equivalente a quella lussemburghese
  • La SOPARFI deve possedere almeno una partecipazione del 10% nella controllata (o, in alternativa, una partecipazione con un costo di acquisizione di almeno 1.200.000 euro); e
  • Il SOPARFI deve mantenere una partecipazione qualificata per almeno 12 mesi senza interruzioni.

Guadagni di capitale

Se i costi associati al reddito esente da imposte superano le entrate generate dalla partecipazione in un determinato anno, l’eccedenza è deducibile dalle imposte. In altri casi, la deducibilità dei costi relativi ai redditi esenti da imposta nell’ambito del regime di participation exemption viene respinta nell’anno in cui il dividendo viene distribuito e ricevuto (regola della ricapitolazione dei dividendi).

Se sono soddisfatti i seguenti requisiti, le plusvalenze realizzate da una SOPARFI sulla vendita di azioni di una società controllata sono esenti da CIT e MBT lussemburghesi:

  • La filiale deve soddisfare i requisiti per i dividendi in entrata
  • La SOPARFI lussemburghese deve avere una partecipazione di almeno il 10% (o una partecipazione con un prezzo di acquisto di almeno 6.000.000 di euro); e
  • SOPARFI ha una partecipazione qualificata da almeno 12 mesi.

L’esenzione non si applica al numero di costi connessi e alle rettifiche di valore che hanno ridotto il risultato fiscale dell’anno in corso o di quelli precedenti (regola della ricapitalizzazione delle plusvalenze).

Imposta sulla ricchezza netta

Le partecipazioni SOPARFI sono escluse dalla NWT dello 0,5% se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • la filiale deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l’esenzione dai dividendi in entrata; e
  • La SOPARFI deve possedere almeno il 10% della filiale (o una quota con un costo di acquisizione di almeno 1.200.000 euro).

Il sistema di esenzione dalla partecipazione della NWT non richiede un tempo minimo di detenzione.

Regole antiabuso per il regime di esenzione dalla partecipazione ai dividendi

Il Lussemburgo ha inserito una norma anti-ibrida e generale anti-abuso (GAAR) nelle sue disposizioni di esenzione dalla partecipazione domestica a causa dell’aggiornamento della Direttiva dell’Unione Europea sulle società madri e figlie (“PSD GAAR”).

Come conseguenza di ciò:

  • L’esenzione dalla partecipazione non si applica ai dividendi/distribuzioni di utili che sono fiscalmente deducibili nelle mani della controllata; e
  • I dividendi/distribuzioni di utili non si qualificano per la participation exemption se sono il risultato di un accordo o di una serie di accordi messi in atto con l’obiettivo primario di ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o lo scopo del regime di participation exemption e non è genuino alla luce di tutti i fatti e le circostanze rilevanti.

Va inoltre sottolineato che la PSD GAAR si applica solo alle esenzioni per i dividendi in entrata e in uscita, non alle esenzioni per le plusvalenze o alla NWT.

Ritenuta d’acconto

Dividendi in uscita

I dividendi pagati da una SOPARFI a un azionista residente o non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte del 15%. In base alle convenzioni contro la doppia imposizione, possono essere applicate esenzioni o aliquote inferiori. Il sistema lussemburghese di esenzione dalla partecipazione consente un’esenzione dalla ritenuta alla fonte del 100% se la SOPARFI è di proprietà di:

  • società (o la sua stabile organizzazione (“PE”)) elencata nell’articolo 2 della PSD, o
  • una società a responsabilità limitata con sede in Lussemburgo, o
  • una società non residente (o una sua stabile organizzazione) interamente soggetta a un’imposta paragonabile alla CIT lussemburghese e residente in uno Stato con cui il Lussemburgo ha stipulato una convenzione contro la doppia imposizione, oppure
  • uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE) (escluso il Lussemburgo); e
  • il suo azionista societario ha detenuto una partecipazione minima del 10% nel capitale della SOPARFI (o un costo di acquisizione di almeno 1.200.000 euro) per un periodo continuativo di almeno 12 mesi.

Ai sensi della PSD GAAR, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte può essere respinta.

Interesse

I pagamenti di interessi effettuati da una SOPARFI sono generalmente esenti da ritenuta alla fonte. Tuttavia, una ritenuta del 15% può essere applicata agli interessi pagati su obbligazioni/note di partecipazione agli utili o ai pagamenti di interessi, che non sarebbero a condizioni di mercato.

La procedura di liquidazione

Non esiste alcuna ritenuta alla fonte sulla liquidazione completa o parziale di una SOPARFI, indipendentemente dalla residenza fiscale/stato fiscale del suo azionista.

Royalties

Non è prevista alcuna ritenuta alla fonte sui pagamenti di royalties da parte di una SOPARFI.

Attività finanziarie

Oltre alle operazioni di holding, è tipico per una SOPARFI lussemburghese impegnarsi in finanziamenti di gruppo. Il Lussemburgo ha completamente incorporato il concetto di “arm’s length” del modello di convenzione fiscale dell’OCSE nel proprio diritto tributario nazionale.

Il 27 dicembre 2016 le autorità fiscali lussemburghesi (“LTA”) hanno pubblicato la Circolare L.I.R. n° 56/1 – 56bis/1 (la “Circolare”), che si applica a tutte le entità che effettuano operazioni di finanziamento infragruppo. La circolare segue le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento:

Una SOPARFI con un’operazione di finanziamento che rientra nell’ambito di applicazione della Circolare dovrà, in linea teorica,:

  • ottenere un margine di libera concorrenza su tali attività di finanziamento infragruppo (se si utilizza il concetto di libera concorrenza, sarà necessario uno studio di comparabilità);
  • disporre di un patrimonio netto adeguato a sostenere i rischi associati alle sue operazioni di finanziamento; e
  • hanno una sostanza sufficiente a limitare i pericoli associati alle proprie attività.

Le SOPARFI soggette alla Circolare devono sviluppare e mantenere la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento.

Rete dei trattati sulla doppia imposizione

Entro la fine del 2021, il Lussemburgo avrà più di 80 DTT in vigore e altre DTT sono attualmente in fase di negoziazione.

Inoltre, il Lussemburgo è diventato firmatario della Convenzione multilaterale (MLI) dell’OCSE.

Andorra Barbados Bulgaria

Cipro

Austria Belgio Canada

Danimarca

Armenia Botswana Cina

Estonia

Azerbaigian Brasile Croazia

Finlandia

Bahrain Brunei

Repubblica Ceca

Francia

Georgia Germania Grecia Guernsey Hong Kong
Ungheria Islanda Isola di Man India Indonesia
Irlanda Israele Italia Giappone Maglia
Kazakistan Kuwait Lettonia Lichtenstein Lituania
Macedonia Malesia Malta Mauritius Messico
Moldavia Monaco Mongolia Marocco Paesi Bassi

 

Norvegia Panama Polonia Portogallo Qatar
Romania Russia San Marino Arabia Saudita Senegal
Sebia Seychelles Singapore Slovacchia Slovenia
Sudafrica Corea del Sud Spagna Sri Lanka Svezia
Svizzera Taiwan Tagikistan Thailandia Trinidad e Tobago
Tunisia Turchia Ucraina gli Emirati Arabi Uniti
Regno Unito Uruguay Stati Uniti d’America Uzbekistan Vietnam

Generale

Una società (come una SOPARFI) è considerata residente in Lussemburgo ai sensi della legislazione fiscale lussemburghese se la sua sede legale o la sua direzione centrale sono situate in Lussemburgo. Le autorità fiscali lussemburghesi (LTA) possono fornire certificati di residenza (a fini nazionali e DTT) al SOPARFI su semplice richiesta, a condizione che il SOPARFI sia in regola.

La legislazione fiscale lussemburghese non specifica particolari criteri di contenuto per le entità coperte dalla Circolare. D’altra parte, altri Paesi possono avere criteri di contenuto specifici per offrire il vantaggio di una convenzione contro la doppia imposizione, di un regolamento dell’Unione Europea (UE) o di un’esenzione specifica ai sensi della legislazione fiscale nazionale. Di conseguenza, il mantenimento di una quantità adeguata di sostanza dovrebbe ridurre il rischio che le autorità fiscali estere rifiutino di applicare al SOPARFI i vantaggi del trattato, l’ammissibilità ai sensi delle direttive UE o altri benefici/esenzioni nazionali.

Per quanto riguarda la sostanza, il fattore più importante è garantire che il SOPARFI sia gestito con successo e che le decisioni critiche siano prese in Lussemburgo.

Società di finanziamento di gruppo: Norme specifiche sulla sostanza

Secondo la circolare, le SOPARFI che partecipano a operazioni di finanziamento infragruppo devono rispettare esplicitamente i seguenti requisiti sostanziali:

  • La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, degli amministratori o dei dirigenti con potere di impegnare la SOPARFI deve essere residente in Lussemburgo (personalmente o professionalmente);
  • Deve prendere decisioni gestionali significative in
  • Il SOPARFI deve disporre di persone competenti in grado di controllare le operazioni di finanziamento effettuate. Tuttavia, la SOPARFI può esternalizzare operazioni che non hanno un’influenza significativa sulla gestione del rischio; e
  • Il SOPARFI non può essere residente fiscale in nessun altro Paese, ad eccezione del Lussemburgo.

Misure BEPS

L’OCSE ha preparato 15 piani d’azione per combattere i metodi di erosione della base imponibile e di spostamento dei profitti (“BEPS”) delle società multinazionali. Oltre 135 nazioni e giurisdizioni stanno collaborando per sviluppare misure volte a combattere l’evasione fiscale, rafforzare la coerenza delle normative fiscali internazionali e creare un ambiente fiscale più trasparente.

Il Lussemburgo è stato un pioniere nell’adozione di politiche legate al BEPS, fornendo un ambiente fiscale del tutto coerente con le norme OCSE.

Strumento multilaterale

Il Lussemburgo ha firmato la Convenzione multilaterale dell’OCSE sul commercio e lo sviluppo (“MLI”). L’MLI è entrato in vigore in Lussemburgo il 1° agosto 2019. Il Lussemburgo, come altri Paesi, ha scelto il “test dello scopo principale” (“PPT”), in base al quale un vantaggio convenzionale può essere rifiutato se era uno degli scopi principali dell’accordo o della transazione che ha portato a tale beneficio.

Istruzioni per l’elusione fiscale

La Direttiva 2016/1164 del 12 luglio 2016 (“ATAD 1”) e la Direttiva 2017/952 del 29 maggio 2017 (“ATAD 2”) sono state approvate a livello UE per attuare le misure specifiche del BEPS relative alle regole di restrizione della deduzione degli interessi, alle imprese estere controllate, alle regole generali anti-abuso e alle regole di mismatch ibrido. L’ATAD 1 e l’ATAD 2 sono state incorporate nella legislazione nazionale lussemburghese e sono entrate in vigore rispettivamente il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2020.

Le misure ATAD essenziali per i SOPARFI sono le seguenti:

  • Interesse Limitazione Regola

La regola della limitazione della deduzione degli interessi (“IDLR”) limita la deduzione degli oneri finanziari eccedenti di una SOPARFI3 (se presenti) al maggiore tra 3 milioni di euro e il 30% dell’EBIDTA della SOPARFI. L’IDLR non influisce sulla capacità di deduzione degli interessi di una SOPARFI se essa realizza principalmente redditi esenti da imposte (dividendi esenti o plusvalenze in base alla participation exemption).

Inoltre, se una SOPARFI è coinvolta in finanziamenti infragruppo, l’IDLR non dovrebbe influire sulle capacità di deduzione degli interessi della SOPARFI.

  • Estero Controllata Società Regolamenti

L’obiettivo principale della legislazione sulle società estere controllate (“CFC”) è quello di impedire ai contribuenti di spostare i guadagni in Paesi a bassa tassazione. Una filiale o una stabile organizzazione (PE) di una SOPARFI può essere considerata una CFC. Gli utili non distribuiti di una CFC derivanti da accordi fraudolenti possono essere inclusi nella base imponibile della SOPARFI se:

  • La SOPARFI, insieme a società collegate, possiede direttamente o indirettamente più del 50% dei diritti di voto, del capitale o degli utili di un’entità estera (“Test di controllo”); e
  • L’entità estera è soggetta a un’aliquota fiscale effettiva inferiore al 50% della CIT lussemburghese dovuta in Lussemburgo (“Effective-Tax Test”).

Le società controllate o le stabili organizzazioni che hanno utili contabili inferiori a i) 750.000 EUR o (ii) il 10% delle loro spese operative per il periodo fiscale sono escluse dai requisiti CFC.

Le autorità fiscali possono chiedere al contribuente lussemburghese di presentare la documentazione comprovante le imposte CFC e il relativo pagamento.

  • Anti-ibrido regolamenti

Le norme anti-ibride sono rivolte a numerosi tipi di disallineamenti ibridi che sfruttano le variazioni tra i regimi fiscali. I disallineamenti ibridi possono verificarsi quando due (o più) Paesi trattano un’entità, uno strumento finanziario o una stabile organizzazione (PE) di un’entità in modo diverso a fini fiscali, dando luogo alle cosiddette conseguenze di deduzione/non inclusione o doppia deduzione.

L’applicabilità delle regole di mismatch ibride è approssimativamente limitata ai mismatch che si verificano tra:

  • attività collegate (secondo la definizione delle norme anti-ibrido)
  • avanti l’ufficio e il suo PE,
  • due o più PE della stessa organizzazione, oppure
  • come parte di un accordo strutturato.

Il Lussemburgo potrebbe essere costretto a rifiutare la deduzione di pagamenti, costi o perdite, a includere i pagamenti come reddito imponibile o a negare lo sgravio dalla doppia imposizione per compensare questi disallineamenti.


  • Regole



    per



    Obbligatorio



    Divulgazione

La legge lussemburghese del 25 marzo 2020 (la “Legge DAC6”) ha recepito la Direttiva UE 2018/822 del 25 maggio 2018, relativa allo scambio automatico di informazioni in materia di imposte sugli accordi transfrontalieri notificabili (“DAC6”).

La legge DAC6 impone agli intermediari e, in determinate situazioni, al contribuente di notificare alla LTA gli accordi transfrontalieri potenzialmente aggressivi dal punto di vista fiscale. Un accordo transfrontaliero può essere notificato se soddisfa uno dei marchi della Legge DAC6.

Gli intermediari legalmente privilegiati (come avvocati, revisori e contabili) sono esenti da responsabilità di segnalazione ai sensi della DAC 6.

Le autorità fiscali lussemburghesi (LTA) invieranno immediatamente le informazioni agli altri Stati membri dell’UE. La mancata osservanza della legge DAC6 può comportare sanzioni fino a 250.000 euro.

Le SOPARFI devono controllare attentamente se le transazioni che effettuano sono soggette a rendicontazione ai sensi della Legge DAC 6.


La fiscalità



conformità per



a



SOPARFI

  • Presentazione della dichiarazione dei redditi

Una SOPARFI deve presentare annualmente la dichiarazione dei redditi per CIT, MBT e NWT. Le dichiarazioni dei redditi societari (CIT, MBT e NWT) per un determinato anno fiscale (“anno T”) devono essere presentate online entro il 31 maggio dell’anno solare successivo (“anno T+1”). Le SOPARFI possono avere bisogno di una proroga per la presentazione dei documenti fiscali aziendali.

La presentazione tardiva delle dichiarazioni dei redditi aziendali può comportare sanzioni. Le SOPARFI che presentano intenzionalmente una dichiarazione dei redditi societari falsa o incompleta o che omettono intenzionalmente di presentare le dichiarazioni dei redditi diretti possono incorrere in ulteriori sanzioni.

  • Anticipi CIT, MBT e NWT

Una SOPARFI deve effettuare il pagamento delle imposte anticipate in base all’ultimo accertamento fiscale (o alla stima del reddito imponibile per l’anno corrispondente).

Durante i primi anni di vita di una società contribuente, spesso non vengono richiesti pagamenti anticipati.

Le seguenti scadenze devono essere rispettate per il pagamento anticipato delle imposte:

CIT: 10 marzo, 10 giugno, 10 settembre e 10 dicembre.

NWT e MBT: 10 febbraio, 10 maggio, 10 agosto e 10 novembre.

L’importo di ciascun anticipo può essere modificato se il SOPARFI presenta una richiesta valida. Gli anticipi d’imposta non pagati in tempo accumulano interessi al tasso mensile dello 0,6% (sul saldo non pagato).

  • Valutazioni fiscali

L’LTA emette accertamenti fiscali definitivi sulla dichiarazione dei redditi delle società cinque anni dopo la conclusione dell’anno fiscale.

In realtà, l’LTA fornisce un accertamento fiscale (un avviso di autovalutazione) basato sulle dichiarazioni dei redditi senza valutare i documenti stessi. Questo avviso di autovalutazione non è definitivo e l’LTA ha il diritto di valutare la dichiarazione in qualsiasi momento fino alla fine del quinto anno successivo all’anno fiscale in questione. A seguito di un controllo delle dichiarazioni dei redditi presentate, possono, se richiesto, fornire un accertamento fiscale definitivo. Se non viene fornito un ulteriore o definitivo accertamento fiscale prima della conclusione dei cinque anni, una notifica di autovalutazione diventerà definitiva.

  • Termini di prescrizione

La legge lussemburghese prevede una prescrizione che vieta la riscossione di qualsiasi imposta (comprese le sanzioni, gli interessi di mora e così via) oltre il quinto anno successivo al periodo fiscale di riferimento. Questo termine può essere esteso a 10 anni se un SOPARFI ha omesso di presentare una dichiarazione o ha presentato una dichiarazione incompleta o errata (con o senza intento fraudolento).