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Convenzione
tra il Granducato di Lussemburgo e la Regione amministrativa speciale di Hong Kong
la Repubblica Popolare Cinese per evitare la doppia imposizione e
la prevenzione dell’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul capitale

 

Il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese;

Desiderando concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul capitale;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Persone coperte

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di una o di entrambe le parti contraenti.

Articolo 2

Tasse coperte

  1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di una Parte contraente o di una sua Parte o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

 

  1. Il termine “imposta sul reddito e sul capitale” indica un’imposta imposta imposta sul reddito totale, sul capitale totale, o su elementi del reddito Le imposte sul reddito e sul capitale includono le imposte sul reddito totale, sul capitale totale, o su elementi del reddito o del capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sulla proprietà, le imposte sull’importo totale dei salari pagati dalle imprese, nonché le imposte sulle plusvalenze. tasse sulle plusvalenze.

 

  1. Le imposte esistenti alle quali si applica la Convenzione sono:

(a) per quanto riguarda la Regione amministrativa speciale di Hong Kong:

(i) l’imposta sugli utili;

(ii) l’imposta sui salari; e

(iii) l’imposta sulla proprietà;

che siano riscossi o meno nel corso di una tassazione individuale;

(b) nei confronti del Granducato di Lussemburgo:

(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) l’imposta sul reddito delle comunità;

(iii) l’imposta sul patrimonio; e

(iv) l’imposta comunale sugli affari.

  1. La Convenzione si applichera’ anche alle imposte identiche o sostanzialmente analoghe che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione e che si aggiungono alle imposte esistenti o le sostituiscono, nonche’ alle altre imposte di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che potranno essere istituite in futuro da una Parte contraente. Le autorità competenti delle parti contraenti si informano reciprocamente delle modifiche significative delle loro legislazioni fiscali.

 

  1. Le imposte esistenti, come pure le imposte introdotte dopo la firma della Convenzione, sono, a seconda del contesto, qui di seguito denominate “tassa della Regione amministrativa speciale di Hong Kong” o “tassa del Lussemburgo”.

 

Articolo 3

Definizioni generali

  1. Ai fini della presente convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti

(a)

(i) il termine “Regione amministrativa speciale di Hong Kong” indica l’intero territorio al quale si applica la legislazione fiscale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong

(ii) “Lussemburgo” indica il Granducato di Lussemburgo e, se usato in senso geografico, indica il territorio del Granducato di Lussemburgo;

(b) i termini “attività”, in relazione a un’impresa, e “affari” includono l’esercizio di professioni o altre attività di natura indipendente

(c) “società” indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi entità trattata come una persona giuridica a fini fiscali;

(d) il termine “autorità competente” indica:

(i) in relazione alla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, il Commissioner of Inland Revenue o il suo rappresentante autorizzato;

(ii) nel caso del Lussemburgo, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

(e) il termine “Parte contraente” o “Parte” indica, a seconda del contesto, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong o il Lussemburgo;

(f) il termine “impresa” indica l’esercizio di qualsiasi attività commerciale;

(g) le espressioni “impresa di una parte contraente” e “impresa dell’altra parte contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di una parte contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altra parte contraente da un residente dell’altra parte contraente;

(h) l’espressione “traffico internazionale” indica qualsiasi trasporto effettuato da una nave o da un aeromobile gestiti da un’impresa di una parte contraente, tranne quando la nave o l’aeromobile sono utilizzati solo tra punti situati nell’altra parte contraente;

(i) il termine “cittadino”, per quanto riguarda il Lussemburgo, significa

(i) qualsiasi persona fisica che sia un cittadino del Lussemburgo; e

(ii) qualsiasi persona giuridica, società di persone o associazione costituita conformemente alla legislazione vigente in Lussemburgo

(j) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società, le partnership e qualsiasi altro organismo di persone e, in relazione alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong, comprende anche un trust;

(k) “tassa” indica, a seconda del contesto, la tassa della Regione amministrativa speciale di Hong Kong o la tassa del Lussemburgo.

 

  1. Nella presente Convenzione, le espressioni “imposta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong” e “imposta lussemburghese” non comprendono le sanzioni o gli interessi riscossi in conformita’ della legislazione di una delle Parti contraenti per le imposte cui si applica la Convenzione ai sensi dell’articolo 2.

 

  1. Per quanto riguarda l’applicazione della Convenzione in ogni momento da parte di una Parte contraente, ogni termine non definito nella Convenzione ha ivi definito, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esso ha in quel momento secondo la legislazione di detta Parte relativa alle imposte di detta Parte per quanto riguarda le imposte alle quali la Convenzione si applica, prevale il significato dato a tale termine secondo la legislazione fiscale di detta Parte. la legge fiscale di tale parte prevale sul significato dato a tale termine o espressione ai sensi di altre leggi di tale parte.

 

Articolo 4

Residente

  1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di una Parte contraente” significa

(a) per quanto riguarda la regione amministrativa speciale di Hong Kong,

(i) qualsiasi individuo che risieda abitualmente nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong

(ii) qualsiasi individuo che soggiorna nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong per più di 180 giorni in un anno fiscale o per più di 300 giorni in due anni fiscali consecutivi, uno dei quali è l’anno fiscale in questione;

(iii) una società costituita nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong o, se costituita al di fuori della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, che è regolarmente diretta o controllata nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong;

(iv) qualsiasi altra persona costituita secondo le leggi della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong o, se costituita al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, che è regolarmente diretta o controllata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;

(b) per quanto riguarda il Lussemburgo, qualsiasi persona che, ai sensi della legislazione lussemburghese, è soggetta a imposta in Lussemburgo a causa del suo domicilio, residenza, sede di direzione o qualsiasi altro criterio di natura simile. Tuttavia, questa espressione non include le persone che sono soggette all’imposta in Lussemburgo solo sul reddito proveniente da fonti in Lussemburgo o sui beni situati in Lussemburgo;

(c) nel caso di una delle parti contraenti, il governo di tale parte e le sue autorità locali.

  1. Quando, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1, una persona è residente di entrambe le parti contraenti

(a) tale persona è considerata residente solo della parte in cui ha un’abitazione permanente residente solo della parte con la quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non è possibile determinare la Parte in cui si trova il centro degli interessi vitali della persona, o se la persona non ha un domicilio permanente in nessuna delle due Parti, la persona è trattata come residente solo della Parte in cui la persona è della Parte in cui è abitualmente presente;

(c) se la persona è abitualmente presente in entrambe le parti o non è abitualmente presente in una delle due parti, la persona è considerata residente solo della parte in cui la persona ha il diritto di residenza (ai fini del diritto di residenza, nel caso della regione amministrativa speciale di Hong Kong) o di cui ha la nazionalità (nel caso del Lussemburgo);

(d) se tale persona ha il diritto di residenza nella regione amministrativa speciale di Hong Kong e possiede anche la cittadinanza lussemburghese, o se tale persona non ha il diritto di residenza nella regione amministrativa speciale di Hong Kong e non possiede la cittadinanza lussemburghese, le autorità competenti delle parti contraenti decidono la questione di comune accordo.

 

  1. Se, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da un individuo è residente di entrambe le Parti, essa è considerata residente solo della Parte in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

 

Articolo 5

Stabilimento permanente

  1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “stabile organizzazione” indica una sede fissa di affari attraverso la quale l’attività di un’impresa è esercitata in tutto o in parte.

 

  1. Il termine “stabile organizzazione” comprende in particolare:

(a) un luogo di gestione,

(b) una filiale,

(c) un ufficio,

(d) una fabbrica,

(e) un workshop, e

(f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

 

  1. Il termine “stabile organizzazione” include anche:

(a) un cantiere di costruzione o di montaggio o attività di supervisione su di esso, ma solo se tale cantiere o attività sono per un periodo superiore a 6 mesi

(b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa che agisce direttamente o tramite dipendenti o altro personale assunto dall’impresa a tal fine, ma solo se tali attività di questo tipo continuano (per lo stesso progetto o per un progetto connesso) sul territorio di una Parte per un periodo o per periodi complessivamente superiori a 180 giorni in un qualsiasi periodo di 12 mesi.

 

  1. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il termine “stabile organizzazione” non comprende

(a) l’uso è fatto di strutture al solo scopo di immagazzinare, esporre o consegnare beni o merci appartenenti all’impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati al solo scopo di stoccaggio, esposizione o consegna

(c) le merci di proprietà dell’impresa sono immagazzinate esclusivamente per essere trasformate da un’altra impresa;

(d) un posto fisso di lavoro è utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni o la raccolta di informazioni, per l’impresa;

(e) una sede fissa è utilizzata esclusivamente per esercitare qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario dell’impresa;

(f) una sede fissa di affari è utilizzata esclusivamente per l’esercizio delle attività di cui alle lettere da a) a e), a condizione che l’attività globale della sede fissa di affari risultante da tale combinazione rimanga di carattere preparatorio o ausiliario.

 

  1. 3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona – diversa da un agente indipendente al quale si applica il paragrafo 6 – agisce in una Parte contraente per un’impresa di un’altra Parte contraente, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nella prima Parte contraente

(a) ha ed esercita abitualmente nella prima parte contraente un potere tale da poter stipulare contratti per conto dell’impresa, a meno che le attività di questa persona siano limitate a quelle elencate nel paragrafo 4 che, se esercitate attraverso una sede fissa di affari, non qualificherebbero tale sede fissa di affari come una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo; o

(b) non disponendo di tale autorità, mantiene abitualmente nella prima parte uno stock di beni o di merci a partire dal quale effettua regolarmente consegne di beni o di merci per conto dell’impresa.

 

  1. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in una Parte contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno status indipendente, a condizione che tali persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.

 

  1. Il fatto che una società residente di una parte contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altra parte contraente o che svolga la sua attività nell’altra parte contraente (attraverso una stabile organizzazione o meno) non comporta

stabile organizzazione o meno) non costituisce di per sé l’una o l’altra società una stabile organizzazione dell’altra.

 

Articolo 6

Reddito da proprietà immobiliare

  1. I redditi che un residente di una parte contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita’ agricole o forestali) situati nell’altra parte, sono trattati come redditi di una stabile organizzazione agricola o forestale) situata nell’altra parte contraente, sono imponibili in detta altra parte.

 

  1. L’espressione “beni immobili” ha il significato che essa ha secondo il diritto della parte contraente in cui i beni in questione sono situati. Il termine include in ogni caso i beni accessori ai beni immobili, il bestiame e le attrezzature utilizzate in agricoltura e i diritti forestali a cui si applicano le disposizioni del diritto privato in materia di proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione di esplorazione o di giacimenti minerari, cave, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono e gli aerei non sono considerati beni immobili.

 

  1. Tutte le proprietà o i diritti di cui al paragrafo 2 si considerano situati nel luogo in cui si trovano, a seconda dei casi, i terreni, i boschi, il legname in piedi, i depositi minerali, le cave, le sorgenti o le risorse naturali, o nel luogo in cui può aver luogo la loro esplorazione o il loro sfruttamento.

 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dallo sfruttamento diretto, dalla locazione o dal leasing, e da qualsiasi altra forma di sfruttamento di beni immobili.

 

  1. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 4 si applicano anche al reddito dei beni immobili di un impresa.

 

Articolo 7

Profitti d’impresa

  1. Gli utili di un’impresa di una parte contraente sono imponibili solo in questa parte, a meno che l’impresa svolge la sua attività nell’altra Parte contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata. che vi si trova. Se l’impresa svolge la sua attività in questo modo, gli utili dell’impresa possono essere tassati nell’altra parte, ma solo nella misura in cui sono attribuibili a quella stabile organizzazione.

 

  1. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di una Parte contraente svolge la sua attivita’ nell’altra Parte contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuna Parte contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta svolgente le stesse attivita’ o attivita’ analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa fa parte. attività identiche o simili, in condizioni identiche o simili e in modo del tutto indipendente dall’impresa di cui è una stabile organizzazione.

 

  1. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e di amministrazione generale sostenute, sia nella Parte in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

 

  1. 3. Se è consuetudine di una parte contraente determinare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione in base ad un riparto degli utili totali dell’impresa tra le diverse parti di essa o in base ad un altro metodo eventualmente prescritto dalla legislazione di detta parte, nessuna disposizione del paragrafo 2 impedisce a detta parte contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso o secondo un altro metodo; tale riparto o metodo adottato deve, tuttavia, essere tale da produrre un risultato coerente con i principi contenuti nel presente articolo.

 

  1. Nessun profitto può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto di aver acquistato beni o merci per l’impresa.

 

  1. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non vi siano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

 

  1. Se gli utili comprendono elementi di reddito che sono trattati separatamente in altri articoli di questo

Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 8

Navigazione marittima e aerea

  1. Gli utili che un’impresa di una parte contraente ricava dall’esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale non sono imponibili soltanto in tale parte.

 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un pool, un’operazione congiunta o un Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un pool, un’operazione congiunta o un’agenzia operativa internazionale.

 

  1. Ai fini del presente articolo, gli utili derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale includono, ma non sono limitati a:

(a) il reddito e le entrate lorde derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale per il trasporto di persone, bestiame, beni, posta o merci, compresi

(i) il reddito derivante dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili quando tale noleggio è accessorio all’esercizio di navi o aeromobili nel traffico internazionale;

(ii) i redditi derivanti dalla vendita di biglietti e dalla prestazione di servizi relativi a tali trasporti, per conto dell’impresa stessa o di qualsiasi altra impresa, a condizione che, nel caso della prestazione di servizi, tale prestazione sia accessoria all’esercizio, nel traffico internazionale, di navi o aeromobili;

(b) gli interessi sui fondi direttamente connessi all’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale;

(c) gli utili derivanti dal leasing di container da parte dell’impresa, quando tale leasing è accessorio all’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale.

Articolo 9

Imprese associate

  1. Dove

(a) un’impresa di una parte contraente partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altra parte contraente, oppure

(b) le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di una parte contraente e di un’impresa dell’altra parte contraente e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese sono vincolate nelle loro relazioni commerciali o finanziarie da condizioni concordate o imposte che differiscono da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che di fatto non lo sono stati a causa di tali condizioni, possono essere tali condizioni, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

 

  1. Quando una parte contraente include negli utili di un’impresa di tale parte – e tassa di conseguenza – gli utili sui quali un’impresa di tale parte è stata tassata in quest’altra parte, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa della prima parte se le condizioni concordate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti indipendenti, l’altra parte effettua una rettifica appropriata dell’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tale adeguamento, si terrà conto delle altre disposizioni della presente convenzione e, se necessario, le autorità competenti delle parti contraenti si consulteranno.

 

Articolo 10

Dividendi

  1. I dividendi pagati da una società residente di una parte contraente ad un residente dell’altra parte contraente possono essere tassati in quest’altra parte.

 

  1. Tuttavia, tali dividendi possono anche essere tassati nella Parte contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e secondo la legislazione di tale Parte, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altra Parte contraente, l’imposta così applicata non può superare

(a) lo 0 per cento dell’importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una partnership) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi o una partecipazione con un prezzo di acquisto di almeno 1.200.000 euro nella società che paga i dividendi;

(b) il 10% dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti delle parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non pregiudica l’imposizione della società sugli utili con i quali sono pagati i dividendi.

 

  1. Il termine “dividendi” utilizzato nel presente articolo designa i redditi derivanti da azioni, azioni di godimento o warrant, azioni minerarie, azioni di fondatore o altre azioni di godimento, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi derivanti da altre azioni soggette allo stesso trattamento fiscale dei redditi da azioni secondo la legislazione della Parte di cui la società distributrice è residente, e nel caso del Lussemburgo le quote di profitto percepite a seguito di un’impresa commerciale, industriale, mineraria o artigianale, dal finanziatore remunerato in proporzione al profitto, nonché gli arretrati e gli interessi sulle obbligazioni quando è concesso per questi titoli il diritto all’attribuzione, oltre all’interesse fisso, di un interesse supplementare che varia in funzione dell’importo dell’utile distribuito.

 

  1. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di una Parte contraente, esercita nell’altra Parte contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente un’attivita’ commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

 

  1. Quando una societa’ residente di una Parte contraente ritrae utili o redditi dall’altra Parte contraente, detta altra Parte non puo’ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa’, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detta altra Parte o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detta altra Parte, né imporre alcuna imposta sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti sono costituiti in tutto o in parte da utili o redditi realizzati in tale altra Parte.

 

Articolo 11

Interesse

 

1. Gli interessi provenienti da una Parte contraente e pagati ad un residente dell’altra Parte contraente sono imponibili soltanto in detta altra Parte se tale residente ne è il beneficiario effettivo sono imponibili soltanto in detta altra Parte, se tale residente ne è il beneficiario effettivo.

2. Il termine “interesse” utilizzato in questo articolo indica il reddito da crediti di ogni tipo, garantiti o meno da un’ipoteca o da una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare, i redditi dei fondi pubblici e delle obbligazioni, compresi i premi e i riconoscimenti legati a tali titoli. Tuttavia, il termine “interessi” non comprende i redditi di cui all’articolo 10. Le penalità per ritardi di pagamento non sono considerate interessi ai fini del presente considerato come interesse ai sensi del presente articolo.

3. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario effettivo degli interessi, residente di una Parte contraente, esercita un’attività economica nell’altra Parte contraente da cui provengono gli interessi per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e il credito per il quale gli interessi sono pagati si ricollega effettivamente efficacemente connesso con esso. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

4. Se, a causa di una relazione speciale tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra entrambi e con terzi, l’importo degli interessi supera, per qualsiasi motivo, quello che il debitore e il beneficiario effettivo avrebbero concordato in assenza di tale relazione, le disposizioni di questo si applicano solo a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 12

Royalties

  1. I canoni derivanti da una parte contraente e pagati ad un residente dell’altra parte contraente possono essere tassati in quest’ultima.

 

  1. Tuttavia, tali canoni possono anche essere tassati nella parte contraente da cui provengono e secondo la legislazione di tale parte, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente di tale parte, i canoni possono essere tassati in tale parte. Tuttavia, tali canoni possono anche essere tassati nella Parte contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detta Parte, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell’altra Parte contraente, l’imposta così applicata non può superare il 3 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti delle parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di questa limitazione.

 

  1. Il termine “diritti d’autore” utilizzato nel presente articolo indica la remunerazione di qualsiasi tipo pagata per l’uso o la concessione di, o il diritto di usare, qualsiasi diritto d’autore di un’opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche, o i film o nastri utilizzati per la trasmissione radiofonica o televisiva, di un brevetto, di un

marchio di fabbrica, disegno o modello, piano segreto, formula o processo, o compenso per l’uso di uno qualsiasi dei precedenti o compenso per l’uso o il diritto di usare attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni riguardanti esperienze industriali, commerciali o scientifiche.

 

  1. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario effettivo dei canoni, residente di una Parte contraente, esercita nell’altra Parte contraente dalla quale provengono i canoni un’attivita’ mediante una stabile organizzazione ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricollegano effettivamente ad essa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

 

  1. I canoni si considerano provenienti da una Parte contraente quando il pagatore è un residente di tale Parte. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di una Parte contraente, ha in una Parte contraente una stabile organizzazione per cui e’ sorta l’obbligazione che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che ne sopporta le spese, i canoni stessi si considerano provenienti dalla Parte in cui e’ situata la stabile organizzazione.

 

  1. Se, a causa di una relazione speciale tra il pagatore e il beneficiario effettivo o tra entrambi e l’importo dei canoni supera, per qualsiasi motivo, l’importo che sarebbe stato concordato dal debitore e dal beneficiario effettivo in assenza di tale relazione, le disposizioni del presente articolo si applicano solo a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 13

Guadagni di capitale

  1. Gli utili che un residente di una parte contraente ritrae dall’alienazione dei beni immobili di cui all’articolo 6 situati nell’altra parte contraente sono imponibili in detta altra parte.

 

  1. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta’ aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di una parte contraente ha nell’altra parte contraente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l’intera impresa) sono imponibili in detta altra parte.

 

  1. Gli utili ricavati da un’impresa di una parte contraente dall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, o di beni mobili utilizzati nell’esercizio di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto in detta parte.

 

  1. Gli utili che un residente di una parte contraente ricava dall’alienazione di azioni di una societa’ che direttamente o indirettamente traggono piu’ del 50 per cento del loro reddito dalla gestione della societa’ sono imponibili soltanto in detta parte. più del 50 per cento del loro valore da beni immobili situati nell’altra parte contraente possono essere tassati in tale altra parte. imponibile in quell’altra parte. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica ai guadagni derivanti dall’alienazione di azioni:

(a) che sono quotati in una borsa valori accettata dalle parti; o

(b) che sono ceduti o scambiati in relazione a una riorganizzazione aziendale, fusione, scissione o transazione simile; o

(c) in una società che deriva più del 50% del suo valore da beni immobili in cui

 

  1. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni bene diverso da quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili solo nella parte contraente di cui il cedente è residente.

 

Articolo 14

Reddito da lavoro

  1. 1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di una parte contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in detta parte, a meno che tale attivita’ non venga svolta nell’altra parte contraente. Se l’impiego viene esercitato in quella Parte, la remunerazione ricevuta in relazione a tale impiego può essere tassata in quell’altra Parte.

 

  1. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni percepite da un residente di una parte contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altra parte contraente sono imponibili soltanto nella prima parte se

(a) il destinatario è presente nell’altra parte per un periodo o periodi che non superano in totale 183 giorni in ogni periodo di dodici mesi che inizia o termina nell’anno imponibile in questione, e

(b) la remunerazione è pagata da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altra parte, e

(c) la remunerazione non è sostenuta da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altra parte.

 

  1. 1. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in relazione ad un impiego a bordo di una nave o di un aeromobile impiegati nel traffico internazionale da un’impresa di una parte contraente sono imponibili soltanto in detta parte.

 

Articolo 15

Emolumenti degli amministratori

I compensi degli amministratori e le altre remunerazioni analoghe percepite da un residente di una parte contraente in qualita’ di membro del consiglio di amministrazione di un’impresa di una parte contraente sono imponibili soltanto in detta parte, come un membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una societa’ residente dell’altra parte contraente e’ imponibile in detta parte.

 

Articolo 16

Artisti e sportivi

  1. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, i redditi che un residente di una parte contraente ritrae dalle sue prestazioni personali in qualita’ di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o di musicista, o di atleta, sono imponibili in detta altra parte.

 

  1. Quando il reddito derivante da attivita’ che un artista o uno sportivo esercita personalmente e in tale qualita’ e’ attribuito non all’artista o allo sportivo stesso, ma ad un’altra persona, tale reddito puo’ essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, tale reddito puo’ essere tassato nella parte contraente in cui le attivita’ dell’artista o dello sportivo sono esercitate.

Articolo 17

Pensioni e alimenti

  1. 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (compresa una somma forfettaria) pagate ad un artista o (compresa una somma forfettaria) pagate ad un residente di una parte contraente in relazione ad un’attivita’ dipendente o autonoma passata sono imponibili soltanto in detta parte. attività indipendente, è tassabile solo in quella parte.

 

  1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (comprese le somme forfettarie

(a) un regime pubblico che fa parte del sistema di sicurezza sociale di una parte contraente, o

(b) un piano a cui le persone partecipano per ricevere prestazioni pensionistiche e che è riconosciuto a fini fiscali in una parte contraente, o

(c) della legislazione di sicurezza sociale di una parte contraente, sono imponibili solo in tale parte contraente.

 

  1. Gli alimenti e gli altri assegni alimentari versati da un residente di una parte contraente ad un residente dell’altra parte contraente sono imponibili soltanto in detta parte. dell’altra parte contraente sono imponibili solo in tale parte nella misura in cui non sono deducibili per il pagatore. dedotto a favore del debitore nella prima parte.

 

Articolo 18

Uffici pubblici

1. (a) gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati dal Governo di una Parte contraente o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Parte o ente sono imponibili soltanto in detta Parte.

(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili solo nell’altra Parte contraente se i servizi sono prestati in tale Parte e la persona fisica è un residente di tale Parte che

(i) nel caso della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, ha il diritto di risiedervi, e nel caso del Lussemburgo, ha la cittadinanza lussemburghese

Oppure

(ii) non sia diventato un residente di quella parte al solo scopo di prestare i servizi.

 

  1. Le pensioni (comprese le somme forfettarie) versate dal governo di una parte contraente o da uno dei suoi Una parte o un suo ente locale, direttamente o con fondi istituiti o contribuiti da loro, a una persona fisica in relazione a servizi resi a tale parte o ente locale, è tassabile solo in tale parte.

 

  1. Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano a stipendi, salari, pensioni (anche sotto forma di una somma forfettaria) e altri benefici pagati a persone fisiche il reddito imponibile della parte o località è tassato in tale parte. attività commerciale svolta dal governo di una parte contraente o da un suo ente locale.

 

Articolo 19

Studenti

Le somme che uno studente che e’, o che immediatamente prima di recarsi in una Parte contraente era, un residente dell’altra Parte contraente e che soggiorna nella prima Parte al solo scopo di proseguirvi i suoi studi, ricevute a titolo di rimborso delle spese di mantenimento o di istruzione, non sono imponibili in detta Parte, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detta Parte.

 

Articolo 20

Altre entrate

  1. Gli elementi di reddito di un residente di una parte contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in detta parte, a condizione che tali elementi di reddito provengano da fonti situate al di fuori di detta parte. negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili solo in tale Parte.

 

  1. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili quali definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di una parte contraente, esercita un’attività commerciale nella parte contraente in questione mediante una stabile organizzazione ivi situata e stabile organizzazione ivi situata, e il diritto o la proprietà per cui il reddito è pagato è effettivamente collegato a tale stabile organizzazione. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

 

Articolo 21

Attività

  1. Il capitale rappresentato da un bene immobile di cui all’articolo 6, posseduto da un residente di una parte contraente e situato nell’altra parte contraente, è imponibile in quest’ultima.

e situati nell’altra parte contraente possono essere tassati in quest’altra parte.

 

  1. Il capitale rappresentato da beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di una parte contraente ha in una parte contraente nell’altra parte contraente è imponibile in quest’ultima.

 

  1. Il capitale rappresentato da navi e aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un’impresa di una parte contraente, e da beni della parte contraente, come pure i beni mobili utilizzati nell’esercizio di tali navi o aeromobili, è imponibile soltanto in detta parte.

 

  1. Tutti gli altri elementi del capitale di un residente di una parte contraente sono imponibili soltanto in detta parte.

 

Articolo 22

Metodi per l’eliminazione della doppia imposizione

  1. Fatte salve le disposizioni della legge della Regione amministrativa speciale di Hong Kong relative alla compensazione con l’imposta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong dell’imposta pagata in una giurisdizione al di fuori della Regione amministrativa speciale di Hong Kong (che non pregiudica il principio generale del presente articolo),

l’imposta lussemburghese pagata ai sensi della legislazione lussemburghese e conformemente alla presente Convenzione, direttamente o mediante ritenuta alla fonte, sui redditi percepiti da una persona residente della Regione amministrativa speciale di Hong Kong da fonti situate in Lussemburgo, sara’ imputata all’imposta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, a condizione che l’importo cosi’ dedotto non sia superiore all’ammontare dell’imposta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong su tali redditi. l’importo dell’imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong calcolata rispetto a tale reddito in conformità alle leggi fiscali della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.

 

  1. Fatte salve le disposizioni della legislazione lussemburghese relative all’eliminazione della doppia imposizione che ne costituiscono il principio generale, la doppia imposizione sarà evitata come segue:

(a) Quando un residente del Lussemburgo ritrae redditi o possiede capitali che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere tassati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, il Lussemburgo, fatte salve le disposizioni dei commi (b) e (c), esentare tali redditi o capitali dall’imposta, ma può, ai fini del calcolo dell’ammontare dell’imposta sul resto del reddito del residente

(b) Quando un residente del Lussemburgo percepisce elementi di reddito che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 12 e 16, possono essere tassati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, il Lussemburgo accorda una deduzione di un importo pari all’ammontare dell’imposta pagata nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Tale deduzione non può tuttavia superare la parte dell’imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente a tale

(c) Le disposizioni della lettera a) non si applicano ai redditi percepiti o al capitale posseduto da un residente del Lussemburgo qualora la Regione amministrativa speciale di Hong Kong applichi le disposizioni della presente Convenzione per esentare tali redditi o capitale dall’imposta o applichi a tali redditi le disposizioni del paragrafo 2 degli articoli 10 o 12.

 

Articolo 23

Non discriminazione

  1. Le persone che, per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, hanno il diritto di residenza o sono state ivi costituite o incorporate e, per quanto riguarda il Lussemburgo, sono cittadini del Lussemburgo, non sono soggetti, nell’altra Parte contraente, ad alcuna imposizione o obbligo diverso o più gravoso di quelli ai quali sono o possono essere soggetti le persone che hanno il diritto di residenza o che sono state costituite o incorporate nell’altra Parte (se quest’ultima è la Regione amministrativa speciale di Hong Kong) o i cittadini dell’altra Parte (se quest’ultima è il Lussemburgo) che si trovano nella stessa situazione in particolare per quanto riguarda la residenza.

 

  1. Gli apolidi residenti in una Parte contraente non sono soggetti, in nessuna delle due Parti contraenti, ad alcuna imposizione o obbligo diverso o più gravoso di quelli cui sono soggette le persone che hanno il diritto di residenza nella Parte (dove la Parte è la Regione amministrativa speciale di Hong Kong) o (dove la Parte è la Regione amministrativa speciale di Hong Kong) o i cittadini della Parte (dove la Parte è il Lussemburgo) che si trovano nella (dove la Parte è la Regione amministrativa speciale di Hong Kong) che si trovano nella stessa situazione, in particolare in materia di residenza.

 

  1. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di una parte contraente ha nell’altra parte contraente non deve essere valutata in quest’ultima in modo meno favorevole dell’imposizione delle imprese di tale altra parte che svolgono la stessa attività.

 

  1. 1. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 4 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, si applicano le disposizioni del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un’impresa di una Parte contraente ad un residente dell’altra Parte contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili, da detta impresa, alle stesse condizioni che se fossero stati pagati ad un residente della prima Parte. Parimenti, i debiti di un’impresa di una parte contraente nei confronti di un residente dell’altra parte contraente sono deducibili, nella determinazione del capitale imponibile di detta impresa, alle stesse condizioni che se fossero stati contratti con un residente della prima parte.

 

  1. Imprese di una parte contraente il cui capitale è interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente possedute o controllate da uno o più residenti dell’altra Parte contraente, non sono soggette nella prima Parte a nessuna imposizione o parte a qualsiasi imposizione o requisito connesso che sia diverso o più oneroso di quelli cui sono soggette altre imprese simili della prima Parte.

 

  1. Nessuna disposizione del presente articolo puo’ essere interpretata come un obbligo per una parte contraente di accordare ai residenti dell’altra parte contraente le deduzioni personali, gli sgravi e le riduzioni d’imposta per motivi di stato civile o di responsabilità familiare che essa accorda ai propri residenti.

Articolo 24

Procedura di accordo reciproco

  1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Parti contraenti comportano o comporteranno per lui un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo’, indipendentemente dalla Convenzione, tale persona puo’, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di dette Parti sottoporre il suo caso all’autorità competente della Parte contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nel paragrafo 1 dell’articolo della Parte contraente in cui ha il diritto di risiedere o è stata costituita (nel caso della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, all’autorità competente della Parte contraente in cui è residente).

(nel caso della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong) o di cui è cittadino (nel caso del Lussemburgo). Il caso deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica della misura che comporta una tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

 

  1. L’autorità competente, se l’obiezione le sembra fondata e se essa stessa non è in grado di risolverla in modo soddisfacente, si sforza di risolvere il caso di comune accordo con l’autorità competente dell’altra parte contraente, al fine di per evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo si applica indipendentemente dai termini previsti dal diritto interno delle parti contraenti.

 

  1. Le autorità competenti delle parti contraenti si sforzeranno, di comune accordo, di risolvere qualsiasi difficoltà o dubbio che possa sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione della convenzione. Possono anche consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

 

  1. Le autorità competenti delle parti contraenti possono comunicare direttamente tra loro, anche attraverso un comitato misto composto da tali autorità o dai loro rappresentanti, al fine di raggiungere un accordo come descritto nei paragrafi precedenti.

Articolo 25

Scambio di informazioni

  1. Le autorità competenti delle parti contraenti si scambiano le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente convenzione o del diritto interno delle parti contraenti. della presente Convenzione o delle leggi interne delle Parti contraenti relative alle imposte contemplate dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che ne deriva non è nella misura in cui la tassazione che ne deriva non è contraria alla Convenzione. Le informazioni ricevute da una parte contraente sono considerate segrete allo stesso modo delle informazioni ottenute in base al diritto interno di detta Parte e saranno comunicate soltanto alle persone o alle autorita’ (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte contemplate dalla Convenzione o delle azioni penali relative a tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. in relazione a tali tasse. Tali persone o autorità utilizzeranno tali informazioni solo per tali scopi. Possono divulgare tali informazioni in procedimenti giudiziari pubblici o in sentenze, comprese, per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, le decisioni del Board of Review. Le informazioni non possono essere divulgate a una terza giurisdizione per alcuno scopo senza il consenso della parte contraente che le ha originariamente fornite.

 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre a una parte contraente l’obbligo

(a) intraprendere azioni amministrative in contrasto con la propria legislazione e la prassi amministrativa dell’altra parte contraente

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla sua legislazione o alla normale prassi amministrativa o a quella dell’altra parte contraente;

(c) fornire informazioni che rivelerebbero qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o processo commerciale, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

 

Articolo 26

Membri di missioni governative

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali dei membri delle missioni governative, compresi i membri delle missioni governative, compresi i posti consolari, in virtù delle regole generali del diritto internazionale o della legge o delle disposizioni di accordi speciali.

Articolo 27

Disposizioni varie

  1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte contraente di applicare le proprie leggi e misure interne in materia di evasione fiscale, descritte o meno come tali.

 

  1. Tutte le comunicazioni tra le autorità competenti in relazione a questioni coperte dalla Convenzione saranno in inglese, o, se in inglese, o, se non in inglese, accompagnate da una traduzione in inglese (ad eccezione degli allegati forniti da terzi).

 

Articolo 28

Entrata in vigore

  1. Ciascuna parte contraente notifica all’altra per iscritto il completamento delle procedure richieste dalla sua legislazione per l’entrata in vigore della presente convenzione. La Convenzione entrerà in vigore alla data di ricevimento dell’ultima di queste notifiche.

 

  1. Le disposizioni della Convenzione si applicano

(a) nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong: per quanto riguarda le imposte della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, per ogni anno fiscale che inizia il 1° aprile 2008 o dopo tale data

(b) in Lussemburgo:

(i) per quanto riguarda le ritenute alla fonte, al reddito attribuito a partire dal 1° gennaio 2008;

(ii) per quanto riguarda le altre imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte dovute per ogni anno fiscale che inizia il o dopo il 1 gennaio 2008.

 

Articolo 29

Denuncia

La presente Convenzione resterà in vigore fino a quando una Parte contraente non l’avrà denunciata. Ogni parte contraente può porre fine alla convenzione con un preavviso scritto di almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile che inizia dopo la scadenza di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile:

(a) nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong: per quanto riguarda le imposte della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, per ogni anno imponibile che inizia il o dopo il primo giorno del mese di aprile dell’anno civile successivo a quello in cui viene dato l’avviso;

(b) in Lussemburgo:

(i) per quanto riguarda le ritenute alla fonte, al reddito attribuito il o dopo il 1° gennaio dell’anno solare immediatamente successivo a quello in cui viene dato l’avviso;

(ii) per quanto riguarda le altre imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte dovute per ogni anno fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno solare immediatamente successivo a quello in cui viene dato l’avviso.

 

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

 

FATTO in duplice copia a Hong Kong, questo 2 novembre 2007, in lingua inglese e francese, i due testi facendo ugualmente fede.

 

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