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CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO E IL GOVERNO DELL’UCRAINA
PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE E PREVENIRE L’EVASIONE FISCALE PER QUANTO RIGUARDA
IMPOSTE SUL REDDITO E SUL CAPITALE

 

Il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo dell’Ucraina,

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul capitale,

e confermando il loro impegno a sviluppare e approfondire le reciproche relazioni economiche, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Ambito personale

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

Tasse coperte

  1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

 

  1. Sono considerate imposte sul reddito e sul capitale tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull’ammontare complessivo dei salari o stipendi pagati dalle imprese.

 

  1. Le tasse esistenti che sono oggetto della presente convenzione sono:

a) nel caso dell’Ucraina:

(i) l’imposta sugli utili delle imprese; e

(ii) l’imposta sul reddito individuale;

(in seguito denominato “tassa ucraina”);

b) nel caso del Granducato di Lussemburgo:

(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) l’imposta sulle società;

(iii) la tassa sugli onorari degli amministratori di società;

(iv) l’imposta sul capitale; e

(v) l’imposta comunale sul commercio;

(qui di seguito denominato “imposta lussemburghese”).

  1. La Convenzione si applichera’ anche alle imposte identiche o sostanzialmente analoghe che verranno istituite da uno dei due Stati contraenti dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

 

Articolo 3

Definizioni generali

  1. Ai fini della presente convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti:

a) il termine “Ucraina”, usato in senso geografico, indica il territorio dell’Ucraina, la sua piattaforma continentale e la sua zona economica esclusiva (marittima), compresa qualsiasi area al di fuori del mare territoriale dell’Ucraina che, conformemente al diritto internazionale, è stata o potrà essere designata in futuro come area all’interno della quale possono essere esercitati i diritti dell’Ucraina sul fondo e sul sottosuolo del mare e sulle loro risorse naturali;

b) il termine “Lussemburgo”, se usato in senso geografico, indica il territorio del Granducato di Lussemburgo;

c) il termine “nazionale” significa:

(i) ogni individuo che possiede la nazionalità di uno Stato contraente;

(ii) qualsiasi persona giuridica, società di persone o associazione che derivi la propria personalità dalla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

 

d) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” indicano l’Ucraina o il Lussemburgo, a seconda del contesto;

e) il termine “persona” include un individuo, una società e qualsiasi altro gruppo di persone;

f) il termine “società” indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi entità trattata come una persona giuridica a fini fiscali;

g) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

h) l’espressione “traffico internazionale” indica ogni trasporto con una nave, un battello o un aeromobile operato da un’impresa di uno Stato contraente, tranne quando la nave, il battello o l’aeromobile sono utilizzati esclusivamente tra località dell’altro Stato contraente;

i) il termine “autorità competente” indica, nel caso dell’Ucraina, il Ministero delle Finanze dell’Ucraina o il suo rappresentante autorizzato e, nel caso del Lussemburgo, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato.

 

  1. Per quanto concerne l’applicazione della Convenzione in ogni momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite nella Convenzione avranno, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esse hanno in quel momento secondo la legislazione di detto Stato ai fini delle imposte cui si applica la Convenzione. Qualsiasi significato secondo le leggi fiscali applicabili di quello Stato prevale su un significato dato al termine secondo altre leggi di quello Stato.

 

Articolo 4

Residente

  1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtu’ della legislazione di detto Stato, e’ ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo di registrazione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o ente locale. Ma questo termine non include qualsiasi persona che è soggetta all’imposta in questo Stato solo per quanto riguarda il reddito da fonti in questo Stato o il capitale situato in esso.

 

  1. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status e’ determinato come segue:

a) egli e’ considerato residente dello Stato contraente in cui dispone di un’abitazione permanente; se egli dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, egli e’ considerato residente dello Stato contraente con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette (centro degli interessi vitali);

b) se il centro degli interessi vitali dell’interessato non puo’ essere determinato, o se egli non dispone di un domicilio permanente in uno dei due Stati contraenti, egli e’ considerato residente soltanto dello Stato contraente in cui ha una dimora abituale;

c) se ha una dimora abituale in entrambi gli Stati contraenti o in nessuno di essi, egli e’ considerato residente soltanto dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza;

d) se è cittadino di entrambi gli Stati contraenti o di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

 

  1. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e’ considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

 

Articolo 5

Stabilimento permanente

  1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “stabile organizzazione” indica una sede fissa di affari attraverso la quale l’attività di un’impresa è esercitata in tutto o in parte.

 

  1. Il termine “stabile organizzazione” comprende in particolare:

a) un luogo di gestione;

b) un ramo;

c) un ufficio;

d) una fabbrica;

e) un workshop;

f) un impianto o una struttura per l’esplorazione delle risorse naturali;

g) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali; e

h) un magazzino o un’altra struttura utilizzata come punto vendita.

 

  1. Il termine “stabile organizzazione” comprende anche:

a) un cantiere, un progetto di costruzione, assemblaggio o installazione o attività di supervisione in relazione ad essi, ma solo se tale cantiere, progetto o attività durano più di dodici mesi;

b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa mediante dipendenti o altro personale assunto dall’impresa a tal fine, ma solo se le attivita’ di tale natura continuano (per lo stesso progetto o per un progetto connesso) all’interno di uno Stato contraente per un periodo o per periodi complessivamente superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi.

 

  1. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si ritiene che il termine “stabile organizzazione” non comprenda:

 

a) l’uso di strutture al solo scopo di stoccaggio, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;

b) il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa al solo scopo di stoccaggio, esposizione o consegna;

c) il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa al solo scopo di essere trasformati da un’altra impresa;

d) il mantenimento di un posto fisso di lavoro al solo scopo di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

e) il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di esercitare, per l’impresa, qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;

f) il mantenimento di una sede fissa d’affari esclusivamente per qualsiasi combinazione di attività di cui alle lettere da a) a e), a condizione che l’attività globale della sede fissa d’affari risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario.

 

  1. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando una persona, diversa da un agente con uno status indipendente al quale si applica il paragrafo 6 del presente articolo, agisce per conto di un’impresa ed ha ed esercita abitualmente in uno Stato contraente un potere di concludere contratti per conto dell’impresa, o mantiene un deposito di beni o merci appartenenti all’impresa, dal quale vengono effettuate vendite regolari di tali beni e merci a nome dell’impresa, si considera che l’impresa ha una stabile organizzazione in detto Stato per tutte le attivita’ che detta persona esercita per l’impresa, a meno che le attivita’ di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 del presente articolo, le quali, se esercitate attraverso una sede fissa di affari, non farebbero di tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

 

  1. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.

 

  1. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa’ residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita’ in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una delle due societa’ una stabile organizzazione dell’altra.

 

Articolo 6

Reddito da beni immobili

  1. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi agricoli o forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

  1. L’espressione “beni immobili” ha il significato che essa ha secondo il diritto dello Stato contraente in cui i beni in questione sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobili, il bestiame e le attrezzature utilizzate nell’agricoltura e nella silvicoltura, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto comune concernenti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti a pagamenti variabili o fissi come corrispettivo dello sfruttamento o del diritto di sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. Le navi, le imbarcazioni e gli aerei non sono considerati beni immobili.

 

  1. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’impiego in qualsiasi altra forma di un bene immobile.

 

  1. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi dei beni immobili di un’impresa e ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di servizi personali indipendenti.

 

Articolo 7

Profitti d’impresa

  1. 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa esercita attività come detto, gli utili dell’impresa possono essere tassati nell’altro Stato, ma solo nella misura in cui sono attribuibili a tale stabile organizzazione.

 

  1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un’impresa di un Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o simili e operante in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione stabilimento.

 

  1. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e di amministrazione generale sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. Tuttavia, tale deduzione non è ammessa per le somme eventualmente pagate (non a titolo di rimborso di spese effettive) dalla stabile organizzazione all’impresa o ad uno dei suoi altri uffici, a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti analoghi in cambio dell’uso di brevetti o altri diritti, o a titolo di commissione, per servizi specifici prestati o per la gestione, o, tranne nel caso di un’impresa bancaria, a titolo di interessi su denaro prestato alla stabile organizzazione dalla impresa.

 

  1. 3. Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare, secondo la propria legislazione, gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa tra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili da tassare secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra’ essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

 

  1. Nessun utile è attribuito a una stabile organizzazione a causa del semplice acquisto da parte di questa stabile organizzazione di beni o merci per l’impresa.

 

  1. 3. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non vi siano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

 

  1. Se gli utili comprendono elementi di reddito che sono trattati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono interessate dalle disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 8

Trasporto internazionale

  1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di navi, battelli o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato.

 

  1. Ai fini del presente articolo, gli utili derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale comprendono:

a) il reddito derivante dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e

b) gli utili derivanti dall’uso, dalla manutenzione o dal noleggio di container (compresi i rimorchi e le relative attrezzature per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto di beni o merci;

quando tale noleggio o tale uso, manutenzione o locazione, a seconda dei casi, è accessorio all’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale.

 

  1. 2. Quando un residente di uno Stato contraente ritrae utili di cui al paragrafo 1 del presente articolo dalla partecipazione ad un fondo comune, ad un’impresa comune o ad un organismo internazionale di esercizio, gli utili attribuibili a detto residente sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui egli e’ residente.

 

Articolo 9

Imprese associate

  1. Dove:

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e nell’uno e nell’altro caso le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi da uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

 

  1. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di detto Stato – e tassa di conseguenza – gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente e’ stata assoggettata ad imposta in detto altro Stato e gli utili cosi’ inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa del primo Stato se le condizioni tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero verificate tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato deve procedere ad una rettifica appropriata dell’ammontare dell’imposta ivi applicata su detti utili. Nel determinare tale adeguamento, si terrà debitamente conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati contraenti si consulteranno, se necessario, tra loro.

 

Articolo 10

Dividendi

  1. I dividendi pagati da una societa’ residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

  1. Tuttavia, i dividendi pagati da una societa’ residente di uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato secondo la legislazione di detto Stato, ma se l’effettivo beneficiario dei dividendi e’ un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere:

a) il 5 per cento dell’importo lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una partnership) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non pregiudica l’imposizione della società per quanto riguarda gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

 

  1. Il termine “dividendi” utilizzato nel presente articolo designa i redditi da azioni, o altri diritti, che non siano crediti, che partecipano agli utili, così come i redditi da altri diritti societari che sono soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi da azioni dalla legislazione dello Stato di cui la società che effettua la distribuzione è residente.

 

  1. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui e’ residente la societa’ che paga i dividendi un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14 della presente Convenzione, a seconda dei casi.

 

  1. Quando una società residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione in relazione alla quale sono pagati i dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né assoggettare la

utili non distribuiti a un’imposta sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti consistono in tutto o in parte di utili o redditi derivanti da tale altro Stato.

 

Articolo 11

Interesse

  1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

  1. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato contraente possono anche essere tassati in detto Stato secondo la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può superare:

a) il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi, per gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati su prestiti di qualsiasi natura concessi da una banca o da ogni altro istituto finanziario dell’altro Stato, comprese le banche di investimento e le casse di risparmio;

b) il 10 per cento dell’importo lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

 

  1. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente che ne sia l’effettivo beneficiario, sono esenti da imposta nel primo Stato se sono stati pagati per un prestito contratto, garantito o assicurato, o per ogni altro credito o credito garantito o assicurato per conto dell’altro Stato contraente da un suo organo autorizzato.

 

  1. Il termine “interessi” utilizzato nel presente articolo indica i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi dei titoli di Stato e i redditi delle obbligazioni, compresi i premi e le gratifiche connessi a tali titoli, obbligazioni o obbligazioni.

 

  1. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14 della presente Convenzione.

 

  1. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e’ residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, allora tali interessi si considerano sorte nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

 

  1. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e un’altra persona, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, supera l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di tali relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 12

Royalties

  1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

  1. Tuttavia, i canoni provenienti da uno Stato contraente possono anche essere tassati in detto Stato secondo la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può superare:

 

a) il 5% dell’importo lordo dei pagamenti di cui alla lettera a del paragrafo 3 del presente articolo;

b) il 10% dell’importo lordo dei pagamenti di cui alla lettera b del paragrafo 3 del presente articolo.

 

  1. Il termine “royalties” utilizzato nel presente articolo indica pagamenti di qualsiasi tipo ricevuti come corrispettivo per:

a) l’uso di, o il diritto di usare, qualsiasi brevetto, marchio, disegno o modello, piano, formula o processo segreto, o per informazioni (know-how) riguardanti esperienze industriali, commerciali o scientifiche;

b) l’uso o il diritto di usare qualsiasi diritto d’autore di opere letterarie, artistiche o scientifiche (comprese le pellicole cinematografiche e i film o nastri per trasmissioni radiofoniche o televisive).

 

  1. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano se il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente da cui provengono i canoni un’attività economica mediante una stabile organizzazione ivi situata, o svolge in detto altro Stato una prestazione di servizi personali indipendenti a partire da una base fissa ivi situata, e i diritti o i beni per i quali sono pagati i canoni si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14 della presente Convenzione.

 

  1. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è sorto il debito sul quale sono pagati i canoni, e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, allora tali canoni si considerano sorte nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

 

  1. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e un’altra persona, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, del diritto o dell’informazione per cui sono pagati, eccede, per qualunque motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di tali relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

Articolo 13

Guadagni di capitale

  1. 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all’articolo 6 della presente Convenzione e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

  1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall’alienazione di:

a) azioni, diverse dalle azioni quotate in una borsa valori riconosciuta, il cui valore o la maggior parte del loro valore deriva direttamente o indirettamente da un bene immobile situato nell’altro Stato contraente, o

b) una partecipazione in una società di persone il cui patrimonio è costituito principalmente da beni immobili situati nell’altro Stato contraente, o da azioni di cui alla lettera b) a) di cui sopra, può essere tassato in quell’altro Stato.

 

  1. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta’ aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o con l’intera impresa) o di tale base fissa, possono essere tassati in tale altro Stato.

 

  1. 1. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi, battelli o aeromobili impiegati in traffico internazionale da un’impresa di uno Stato contraente o di beni mobili relativi all’esercizio di tali navi, battelli o aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

 

  1. 5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni bene diverso da quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante e’ residente.

 

Articolo 14

Servizi personali indipendenti

  1. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attivita’ di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attivita’. Se ha tale base fissa, il reddito può essere tassato nell’altro Stato, ma solo nella misura in cui è attribuibile a tale base fissa.

 

  1. Il termine “servizi professionali” include in particolare le attività scientifiche, letterarie, artistiche, educative o di insegnamento indipendenti, così come le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

Articolo 15

Servizi personali dipendenti

  1. 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20 della presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita’ non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’impiego viene esercitato in questo modo, la remunerazione che ne deriva può essere tassata in quest’altro Stato.

 

  1. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

 

a) il destinatario è presente nell’altro Stato per un periodo o periodi che non superano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nell’anno civile in questione; e

b) la retribuzione è pagata da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e

c) la remunerazione non è sostenuta da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

 

  1. 1. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave, di un battello o di un aeromobile impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente di cui e’ residente l’impresa che gestisce la nave, il battello o l’aeromobile.

 

Articolo 16

Compensi per gli amministratori

I compensi degli amministratori e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del consiglio di amministrazione o di altro organo analogo di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

Articolo 17

Artisti e sportivi

  1. 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualita’ di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o di musicista, ovvero in qualita’ di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

 

  1. 2. Quando il reddito proveniente da attivita’ personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita’ viene attribuito non all’artista o allo sportivo medesimo, ma ad un’altra persona, detto reddito puo’ essere tassato nello Stato contraente in cui le attivita’ dell’artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione.

 

  1. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i redditi di cui al presente articolo sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attivita’ dell’artista o dello sportivo sono esercitate, se tali attivita’ sono finanziate essenzialmente con fondi pubblici di uno o di entrambi gli Stati contraenti, o sono esercitate in base ad un accordo di cooperazione culturale tra gli Stati contraenti.

 

Articolo 18

Pensioni

  1. 1. Salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19 della presente Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.

 

  1. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e i pagamenti effettuati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale o di un piano pensionistico statale di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

 

Articolo 19

Servizio governativo

  1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Nonostante le disposizioni del comma a) del presente paragrafo, tali remunerazioni sono imponibili solo nell’altro Stato contraente se i servizi sono resi in tale Stato e la persona fisica è un residente di tale Stato che:

(i) è un cittadino di quello Stato; o

(ii) non è diventato residente di tale Stato al solo scopo di prestare i servizi.

  1. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o provenienti da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Nonostante le disposizioni del comma a) del presente paragrafo, tale pensione e’ imponibile soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica e’ residente e cittadino di detto Stato.

 

  1. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 della presente Convenzione si applicano alle remunerazioni e pensioni per servizi resi nell’ambito di un’attività svolta da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

 

Articolo 20

Studenti

  1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e’, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

 

  1. 1. I redditi che uno studente o un apprendista riceve per le attivita’ svolte nello Stato contraente in cui si trova al solo scopo di compiervi i suoi studi o di effettuare la sua formazione professionale non sono imponibili in detto Stato. Questa esenzione si applica solo per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data del suo primo arrivo in questo Stato ai fini della sua istruzione o formazione.

 

Articolo 21

Altre entrate

  1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

 

  1. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6 della presente Convenzione, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attivita’ commerciale mediante una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14 della presente Convenzione.

 

Articolo 22

Capitale

  1. 1. Il patrimonio rappresentato da beni immobili di cui all’articolo 6 della presente Convenzione, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, e’ imponibile in detto altro Stato.

 

  1. 1. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte della proprieta’ aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, e’ imponibile in detto altro Stato.

 

  1. 1. Il patrimonio costituito da navi, battelli e aeromobili impiegati da un’impresa di uno Stato contraente nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi all’esercizio di dette navi, battelli e aeromobili, è imponibile soltanto in detto Stato contraente.

 

  1. Tutti gli altri elementi del capitale di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

 

Articolo 23

Eliminazione della doppia imposizione

  1. Conformemente alle disposizioni della legge dell’Ucraina sull’eliminazione di doppia imposizione (il che non pregiudica il principio generale), l’imposta lussemburghese pagata ai sensi della legislazione lussemburghese e conformemente alla presente Convenzione sugli utili, sui redditi di fonte interna o sul capitale imponibile situato in Lussemburgo sarà ammessa come credito nei confronti di qualsiasi imposta ucraina calcolata con riferimento agli stessi utili, redditi o capitale sui quali il Le tasse lussemburghesi sono pagate.

 

  1. Fatte salve le disposizioni della legge lussemburghese relative all’eliminazione della doppia imposizione (che non pregiudicano il principio generale di cui sopra), la doppia imposizione sarà eliminata in Lussemburgo come segue:

a) Quando un residente del Lussemburgo ritrae redditi o possiede capitali che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere tassati in Ucraina, il Lussemburgo, fatte salve le disposizioni dei sottoparagrafi b) e c), esentare tali redditi o capitali dall’imposta.

b) Se un residente del Lussemburgo ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della presente Convenzione, possono essere tassati in Ucraina, il Lussemburgo ammette in deduzione dall’imposta sul reddito di detto residente un importo pari all’imposta pagata in Ucraina.

c) Quando una società residente del Lussemburgo ricava dividendi da fonti ucraine, il Lussemburgo esenta tali dividendi dall’imposta, a condizione che la società residente del Lussemburgo detenga direttamente dall’inizio del suo anno contabile almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi e se questa società è soggetta in Ucraina ad un’imposta sul reddito corrispondente all’imposta lussemburghese sulle società. Le suddette azioni della società ucraina sono, alle stesse condizioni, esenti dall’imposta lussemburghese sul capitale.

 

  1. 3. Le deduzioni previste in uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 o della lettera b) del paragrafo 2 del presente articolo non possono eccedere, nell’uno e nell’altro caso, la parte dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima della deduzione, che e’ attribuibile, secondo il caso, ai redditi o al patrimonio imponibile in detto Stato.

 

  1. Qualora, in conformita’ alle disposizioni della Convenzione, i redditi prodotti o il patrimonio posseduto da un residente di uno Stato contraente siano esenti da imposta in detto Stato, detto Stato puo’ nondimeno, nel calcolare l’ammontare dell’imposta sul reddito o sul patrimonio restante di detto residente, tener conto dei redditi o del patrimonio esenti.

 

  1. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli utili, i redditi e le plusvalenze realizzati da un residente di uno Stato contraente e imponibili nell’altro Stato contraente in conformita’ alla presente Convenzione, si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato contraente.

 

Articolo 24

Non discriminazione

  1. 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare per quanto concerne la residenza. Questa disposizione, nonostante le disposizioni dell’articolo 1 della presente Convenzione, si applica anche alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

  1. Gli apolidi residenti di uno Stato contraente non sono assoggettati in alcuno degli Stati contraenti ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini dello Stato considerato nella stessa situazione.

 

  1. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non deve essere meno favorevole di quella applicata alle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita’.

 

  1. 1. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui lo sarebbero se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, alle stesse condizioni che se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

 

  1. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e’ in tutto o in parte posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o piu’ residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.

 

  1. Nessuna disposizione del presente articolo puo’ essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno dei due Stati contraenti di accordare alle persone fisiche non residenti in detto Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d’imposta in ragione dello stato civile o dei carichi di famiglia che esso accorda ai propri residenti, nonche’ le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d’imposta che sono accordati alle persone fisiche residenti secondo criteri non contenuti nella legislazione fiscale generale.

 

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni tipo e descrizione.

 

Articolo 25

Procedura di mutuo accordo

  1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo’, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso all’autorita’ competente dello Stato contraente di cui e’ residente o, se il suo caso rientra nel paragrafo 1 dell’articolo 24 della presente Convenzione, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalita’].

Il caso deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica della misura che ha comportato una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

 

  1. L’autorita’ competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e’ in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara’ del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorita’ competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Qualsiasi accordo raggiunto sarà attuato nonostante i limiti di tempo previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.

 

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno di risolvere di comune accordo qualsiasi difficoltà o dubbio che possa sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.

 

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro al fine di raggiungere un accordo nel senso dei paragrafi precedenti.

 

Articolo 26

Scambio di informazioni

  1. Le Autorita’ competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni prevedibilmente utili per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per amministrare o applicare le leggi interne concernenti le imposte di qualsiasi natura e natura prelevate per conto degli Stati contraenti o delle loro suddivisioni politiche o degli enti locali, nella misura in cui la tassazione che ne risulta non e’ contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

 

  1. 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente saranno tenute segrete allo stesso modo delle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o alle autorita’ (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi relativi a tali imposte o del controllo di quanto sopra. Tali persone o autorità utilizzeranno le informazioni solo per tali scopi. Possono divulgare le informazioni in procedimenti giudiziari pubblici o in decisioni giudiziarie. In deroga a quanto precede, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri scopi quando tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri scopi in base alla legislazione di entrambi gli Stati e l’autorità competente dello Stato che le fornisce autorizza tale utilizzo.

 

  1. In nessun caso le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere interpretate in modo da imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:

a) di attuare misure amministrative in contrasto con le leggi e le pratiche amministrative di questo o dell’altro Stato contraente;

b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della legislazione o del normale corso dell’amministrazione di questo o dell’altro Stato contraente;

c) fornire informazioni che rivelerebbero qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o processo commerciale, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico (ordine pubblico).

 

  1. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente conformemente al presente articolo, l’altro Stato contraente utilizza le proprie misure di raccolta di informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche se tale altro Stato non ha bisogno di tali informazioni per i propri fini fiscali. L’obbligo contenuto nella frase precedente è soggetto alle limitazioni del paragrafo 3, ma in nessun caso tali limitazioni possono essere interpretate in modo da permettere a uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché non ha alcun interesse nazionale in tale informazioni.

 

  1. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate in modo da consentire a uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché riguardano gli interessi di proprietà di una persona.

 

Articolo 27

Membri di missioni diplomatiche o permanenti e posti consolari

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i privilegi fiscali accordati ai membri delle missioni diplomatiche o permanenti o dei posti consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi speciali.

 

Articolo 28

Entrata in vigore

Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all’altro, per via diplomatica, il completamento delle procedure richieste dal suo diritto interno per l’entrata in vigore della presente Convenzione. La presente convenzione entra in vigore alla data dell’ultima di queste notifiche e da quel momento ha effetto:

a) per quanto riguarda le ritenute alla fonte, ai redditi prodotti a partire dal 1 gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

b) per quanto concerne le altre imposte sul reddito e le imposte sul patrimonio, alle imposte esigibili per ogni anno imponibile che inizia il, o dopo il, 1 gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

 

Articolo 29

Terminazione

La presente Convenzione resterà in vigore fino alla sua risoluzione da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può porre fine alla Convenzione, attraverso il canale diplomatico, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile che inizia dopo la scadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione; in tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

 

a) per quanto riguarda le ritenute alla fonte, al reddito derivato a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stata fatta la notifica;

b) per quanto riguarda le altre imposte sul reddito, e le imposte sul capitale, alle imposte esigibili per ogni anno imponibile che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui viene dato l’avviso.

 

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